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Società
Italiana |
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STATUTO
Art. 1 COSTITUZIONE
È costituita la Società Italiana di Ricerca e Terapia Sistemica (SIRTS) il 30 Aprile 1985. La sua sede è in Milano Via Medici, 13.
Art. 2 SCOPI
La Società non ha scopi di lucro.
Essa promuove:
La Società attesta inoltre la formazione degli psicoterapeuti sistemici e tutela la loro professionalità; definisce inoltre liter formativo degli psicoterapeuti sistemici, riconosce le scuole deputate a tale formazione, valuta la formazione conseguita presso tali scuole dagli allievi, secondo quanto previsto dal regolamento.
Art. 3 ATTIVITÀ
Per raggiungere gli scopi di cui allart. 2, la
Società:
1°) organizza convegni, attività di studio e ricerca e ogni altra iniziativa atta
a favorire scambi di esperienza e di ricerca sia tra i soci che con altri studiosi
italiani e stranieri esperti in materia;
2°) effettua pubblicazioni connesse con lattività della Società.
I compiti previsti dal presente articolo sono espletati, secondo quanto previsto dal
Regolamento, attraverso il Consiglio Direttivo, Che assume funzioni di Commissione
Scientifica e Commissione Didattica.
È data facoltà al Consiglio Direttivo di costituire specifici gruppi di lavoro per
lespletamento dei compiti previsti al presente articolo.
Art. 4 SOCI
Requisiti dei soci
Possono essere soci dellassociazione cittadini
italiani o stranieri residenti in Italia.
Potranno inoltre essere soci Associazioni o Enti Pubblici aventi attività e scopi non in
contrasto con quelli della presente "Associazione".
Le modalità di iscrizione allassociazione sono precisate nellapposito
regolamento predisposto dal consiglio direttivo.
Lelenco dei soci dellassociazione è tenuto costantemente aggiornato dal
segretario generale, in un apposito registro, sempre disponibile per consultazione da
parte dei soci.
AMMISSIONE DEI SOCI
Lammissione dei soci è libera.
Laccettazione delle domande per lammissione dei nuovi soci è deliberata
dallAssemblea.
La domanda di ammissione deve contenere limpegno ad osservare il presente statuto,
leventuale regolamento interno, le disposizioni del consiglio direttivo.
Ladesione allAssociazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta
per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Ladesione allAssociazione comporta il diritto di voto nellassemblea per
lapprovazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli
organi direttivi dellAssociazione.
I soci sono distinti in fondatori, ordinari, aggregati, didatti ed onorari.
I soci fondatori sono: Luigi Boscolo e Gianfranco Cecchin, i quali sono membri di diritto
del Consiglio Direttivo.
I soci ordinari sono coloro che:
I soci aggregati sono coloro che:
Professionisti e operatori che operano in campi affini, valutati importanti per gli scopi della Società, possono essere ammessi come soci aggregati, anche in assenza di un training in terapia sistemica con deliberazione dellAssemblea su proposta motivata del Consiglio Direttivo.
I soci didatti sono coloro ai quali la Società riconosce la possibilità di svolgere attività didattica nellambito della S.I.R.T.S. o la cui attività didattica in altri contesti viene riconosciuta o avallata dalla Società.
La qualifica di socio onorario è attribuita a studiosi italiani e stranieri che abbiano dato contenuti di carattere teorico o clinico di particolare valore scientifico con deliberazione, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, dellAssemblea dei soci con maggioranza dei due terzi.
È data inoltre facoltà allAssemblea dei soci, su proposta motivata da parte del Consiglio Direttivo, di ammettere come socio ordinario persone di riconosciuta capacità ed esperienza nel campo della terapia sistemica anche in assenza di alcuni dei requisiti formali richiesti dallart. 4. In tali casi è però richiesta la maggioranza dei due terzi.
La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dellAssociazione.
Art. 5 ORGANI DELLA SOCIETÀ
Organi della Società sono:
Art. 6 ASSEMBLEA
LAssemblea dei Soci è lorgano sovrano della
Società, secondo quanto previsto dalle norme dello Statuto e del regolamento.
Essa è costituita dai soci fondatori, didatti, ordinari e aggregati.
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
LAssemblea ordinaria si riunisce entro il primo quadrimestre di ogni anno per
lapprovazione dei bilanci - consuntivo e preventivo - , per lapprovazione del
programma annuale di attività scientifica e sociale nonché per gli altri adempimenti
previsti da Statuto e Regolamento.
LAssemblea straordinaria si riunisce o per decisione del Consiglio Direttivo o a
seguito di richiesta scritta di un terzo dei Soci costituenti lAssemblea che deve
essere indirizzata al presidente.
LAssemblea viene convocata dal Presidente con avviso scritto contenente
lordine del giorno e la data della eventuale seconda convocazione. Linvito va
inviato ai soci almeno 15 giorni prima della data prevista.
In prima convocazione lAssemblea sia ordinaria che straordinaria è valida con la
presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza
semplice, salvo particolari condizioni, previste allo Statuto, in cui è richiesta
maggioranza qualificata.
In seconda convocazione lAssemblea è valida e le sue deliberazioni legittime con la
presenza di un numero di soci non inferiore a un decimo dei soci aventi diritto al voto.
I soci hanno facoltà di farsi rappresentare da altri soci affidando loro una delega
scritta.
Nessun socio può essere portatore di più di una delega.
Art. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è lorgano esecutivo della
Società e la amministra, adempiendo agli obblighi che gli derivano dallo Statuto e al
Regolamento, in conformità con le deliberazioni assunte dallAssemblea.
In particolare esso ha il compito di:
Esso è composto:
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società
e ha il compito di convocare e presiedere lAssemblea e il Consiglio Direttivo
secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento.
Il Segretario ha il compito di redigere i verbali dellAssemblea e del Consiglio
Direttivo.
Il Tesoriere ha il compito di redigere il Bilancio preventivo e consuntivo e di curare
lamministrazione societaria.
È data facoltà al Consiglio Direttivo di nominare specifiche commissioni o gruppi di
lavoro e di avvalersi del loro aiuto per lespletamento dei compiti previsti dallo
Statuto.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte lanno su convocazione del
Presidente o su richiesta di almeno metà dei suoi componenti.
Art. 8 ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente, il Segretario, il Tesoriere sono eletti
direttamente dallAssemblea dei Soci; si considerano eletti in prima convocazione i
candidati che abbiano ottenuto la metà più uno dei voti validi; in caso contrario, si
procederà al ballottaggio tra i due candidati, per una singola carica, che abbiano
ottenuto il maggior numero di voti.
Presidente, Segretario e Tesoriere possono essere rieletti per una sola volta.
Gli altri sei componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dallAssemblea dei Soci;
risultano eletti i soci che hanno avuto più voti.
In ogni scheda non possono essere espresse più di tre scelte.
Le cariche del Consiglio Direttivo sono espletate gratuitamente, salvo rimborso spese.
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni. È data facoltà allAssemblea dei
Soci di prorogare, qualora ne ravveda lopportunità, la durata in carica del
Direttivo per un periodo non superiore a sei mesi.
Art. 9 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri
scelti tra i soci ordinari, didatti e fondatori eletti dallAssemblea.
In ogni scheda non possono essere espresse più di due scelte e risultano eletti i
candidati che hanno avuto più voti. Il candidato che ha avuto più voti assume le
funzioni di Presidente del Collegio. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di vigilare
sulla legittimità degli atti societari e di revisionare il bilancio societario. Esso,
inoltre, istruisce le proposte di esclusione dei soci da sottoporre allAssemblea.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica due anni.
Art. 10 COMMISSIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA
La commissione scientifica e didattica è composta da
sette membri eletti dai didatti convocati in apposita riunione dal Presidente. La
commissione, a sua volta, elegge al proprio interno un Presidente. I membri sono
rieleggibili di seguito per una sola volta. Essa dura in carica tre anni.
La commissione scientifica e didattica ha compiti di esame e ammissione dei soci didatti.
La commissione da parere consultivo al Direttivo su ogni iniziativa scientifica e
culturale della Società.
Art. 11 QUOTE SOCIALI
I soci, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti al
pagamento di una quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio direttivo, pena la
decadenza della posizione associativa dopo il secondo anno consecutivo trascorso senza il
versamento della quota sociale.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote
indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare
né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
Art. 12 PATRIMONIO
Il patrimonio della Società è costituito da:
AllAssociazione è vietato distribuire anche in
modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dellassociazione stessa, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge.
LAssociazione ha lobbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per
la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Il Consiglio Direttivo potrà disporre lacquisto di beni mobili ed immobili, di
attrezzature e materiale idoneo per la realizzazione delle attività previste
dallart. 3.
Lesercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre; per
ogni esercizio è predisposto un Bilancio preventivo e consuntivo.
Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la
predisposizione del Bilancio Consuntivo dellanno precedente e del Bilancio
Preventivo del successivo esercizio da sottoporre allapprovazione
dellAssemblea.
I Bilanci debbono restare depositati presso la sede dellAssociazione nei quindici
giorni che precedono lassemblea convocata per la loro approvazione.
Art. 13 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento per qualsiasi causa
lassemblea designerà uno o più liquidatori designandone i poteri.
Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito lorganismo di controllo di cui
allarticolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.