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normativa in materia di immigrazione e di asilo Disegno di legge di iniziativa governativa S. 795 |
riceviamo e pubblichiamo |
Licenziato dal Consiglio dei Ministri
il : 12 ottobre 2001 Assegnato: Iniziativa
Governativa: Presidente del Consiglio dei ministri
Silvio Berlusconi (Governo Berlusconi-II), Vice presidente del Consiglio
dei ministri Gianfranco Fini
(Governo Berlusconi-II), Ministro del lavoro e politiche sociali Roberto Maroni (Governo Berlusconi-II),
Ministro degli affari esteri Renato
Ruggiero (Governo Berlusconi-II), Ministro dell' interno Claudio Scajola (Governo Berlusconi-II),
Ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e devoluzione
Umberto Bossi (Governo Berlusconi-II),
Ministro senza portafoglio per le pol. comunitarie Rocco Buttiglione (Governo Berlusconi-II)
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Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE Art. 1. (Cooperazione con Stati stranieri) 1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),» sono aggiunte le seguenti: «delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)»; b) all’articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole «a favore delle ONLUS» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonchè le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei paesi non appartenenti all’OCSE;». 2. Nella elaborazione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei paesi non appartenenti all’Unione europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai paesi interessati al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell’immigrazione clandestina, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonchè in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria. 3. Alle minori entrate dovute dall’applicazione
del comma 1, valutate in 12,39 milioni di euro per l’anno 2003 ed in 7,23
milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede con le maggiori
entrate connesse alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro degli immigrati,
derivanti dalla presente legge. Art. 2. (Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio) 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998», dopo l’articolo 2, è inserito il seguente: «Art. 2-bis. - (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) – 1. È istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente decreto, di seguito denominato «Comitato». 2.
Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal vice Presidente del
Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio
dei ministri, ed è composto dai Ministri interessati ai temi trattati
in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un Presidente
di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei Presidenti
delle regioni e delle province autonome. Art. 3. (Politiche migratorie) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato
di cui all’articolo 2-bis, comma
2, la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono
annualmente definite, entro il termine del 31 dicembre dell’anno precedente
a quello di riferimento del decreto,
sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico,
le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato
per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e
per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle
misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell’articolo
20. Qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori decreti possono essere
emanati durante l’anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno
per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e
per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette.
In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale,
il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, in via transitoria,
con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente.». Art. 4. (Permesso di soggiorno) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «permesso di soggiorno rilasciati», sono inserite le seguenti: «, anche per la durata,»; b)
al comma 3, alinea, dopo le parole: «La durata del permesso di soggiorno»
sono aggiunte le seguenti: «non rilasciati per motivi di lavoro»; «3-bis.
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della
stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di
soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque
non può superare: b)
in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
la durata di un anno; 3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente in caso di abuso. 3-quater.
Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti
di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26 del
presente decreto. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore
ad un periodo di due anni. e)
il comma 4 è sostituito dal seguente: Art. 5. (Contratto
di soggiorno per lavoro 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo l’articolo 5 è inserito il seguente: «Art. 5-bis.
- (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) – 1. Il contratto
di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore
di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea
o apolide, contiene, a pena di nullità: b) l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza. 2.
Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto
dall’articolo 22 presso lo sportello unico per l’immigrazione della provincia
nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro secondo le modalità
previste nel regolamento di attuazione.». Art. 6. (Facoltà inerenti il soggiorno) 1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 6, comma 1, dopo le parole:
«prima della sua scadenza,» sono inserite le seguenti: «e previa stipula
del contratto di soggiorno per lavoro ovvero il rilascio della certificazione
della sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26 da parte dell’Ufficio
territoriale del Governo competente per il luogo di residenza,». Art. 7. (Sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante e del datore di lavoro) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 7, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis.
Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 154,93 a 1032,91
euro». Art. 8. (Carta di soggiorno) 1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 9, comma 1, le parole: «cinque
anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni». Art. 9. (Coordinamento dei controlli di frontiera) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis.
Il Ministro dell’interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale
per l’ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il
coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre
italiana. Il Ministro dell’interno promuove altresì apposite misure di
coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli
sull’immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli
sull’immigrazione ai sensi dell’Accordo di Schengen, ratificato ai sensi
della legge 30 settembre 1993, n. 388». Art. 10. (Disposizioni
contro le immigrazioni 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «nel territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «ovvero l’ingresso degli stranieri, presenti illegalmente in Italia, nel territorio di un altro Stato»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3.
Chiunque compia attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri
nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente
decreto al fine di lucro o in concorso con due o più persone utilizzando
servizi di trasporto internazionale o documenti contraffatti, ovvero quando
il fatto riguarda l’ingresso di cinque o più persone, è punito con la
pena della reclusione da quattro a dodici anni e la multa di 15.493,71
euro per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso in violazione
del presente decreto.»; 3-ter. Alle persone condannate per i fatti di cui ai commi 3 e 3-bis si applicano le disposizioni dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.»; d)
dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti: 9-ter.
I poteri di cui al comma 9-bis possono
essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, da parte delle
navi da guerra nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale
o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera
nazionale o anche quella di altro Stato. Art. 11. (Espulsione amministrativa) 1. All’articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
il comma 3 è sostituito dal seguente: 3-ter.
Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto
a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta
per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata
nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale
revoca o dichiara l’estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla
osta all’esecuzione dell’espulsione. Il provvedimento è immediatamente
comunicato al questore. c)
il comma 4 è sostituito dal seguente: 13-bis.
Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto
di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa
pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui
al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale. h)
il comma 14 è sostituito dal seguente: Art. 12. (Esecuzione dell’espulsione) 1. All’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
il comma 5 è sostituito dal seguente: «5-bis.
Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro
di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza
senza aver eseguito l’espulsione o il respingimento, il questore ordina
allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di cinque giorni. Art. 13. (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) 1. L’articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente: «Art. 16. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) – 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell’applicare la pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 163 del codice penale nè le cause ostative indicate nell’articolo 14, comma 1, del presente decreto, può sostituire la medesima pena con la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. 2.
L’espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la
sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all’articolo 13,
comma 4. Art. 14. (Determinazione dei flussi di ingresso) 1. All’articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «quote riservate» sono inserite le seguenti: «ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in paesi non comunitari, nonchè»; b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis.
Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti
in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni
e per bacini provinciali d’utenza, elaborati dall’anagrafe informatizzata,
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di
collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio». Art. 15. (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo) 1. L’articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente: «Art. 22. - (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) – 1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura, ufficio territoriale di Governo, uno sportello unico per l’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. 2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero deve presentare allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza: a) richiesta nominativa di nullaosta al lavoro; b)
idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa
per il lavoratore straniero; 3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nullaosta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all’articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. 4.
Lo sportello unico per l’immigrazione comunica le richieste di cui ai
commi 2 e 3 al centro per l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia
di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l’impiego provvede
a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle
disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile
ed attiva, gli eventuali interventi previsti dall’articolo 2 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia
stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario,
il centro trasmette all’ufficio territoriale richiedente una certificazione
negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore
di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l’impiego
abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma
5.
(Prestazione di garanzia per l’accesso al lavoro) 1. L’articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente: «Art. 23. - (Titoli di prelazione) – 1. Nell’ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro, nonchè organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell’immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale nei paesi di origine. 2. L’attività di cui al comma 1 è finalizzata: a) all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all’interno dello Stato; b)
all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani
che operano all’interno dei paesi di origine; 3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all’articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente decreto. 4. Il regolamento di attuazione del presente decreto prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1».
(Lavoro stagionale) 1. L’articolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente: «Art. 24. - (Lavoro stagionale) – 1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell’articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste dall’articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l’impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l’eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l’impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 3. 2.
Lo sportello unico per l’immigrazione, rilascia comunque l’autorizzazione
nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data
di ricezione dalla richiesta del datore di lavoro. Art. 18. (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 26, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente: «7-bis.
La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti
dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela
del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta
la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione
del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica». Art. 19. (Attività sportive) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 27, dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente: «5-bis.
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta
del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell’interno
e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo
annuale d’ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva
a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni
sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera
da sottoporre all’approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera
sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per
ogni stagione agonistica». Art. 20. (Ricongiungimento familiare) 1. All’articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
al comma 1: 2) la lettera d) è abrogata; b)
commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: 8.
Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l’interessato
può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata
dallo sportello unico per l’immigrazione, da cui risulti la data di presentazione
della domanda e della relativa documentazione. Art. 21. (Centri di accoglienza e accesso all’abitazione) 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis.
L’accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri
non appartenenti a paesi dell’Unione europea che dimostrino di essere
in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi
del presente decreto, e delle leggi e regolamenti vigenti in materia». Art. 22. (Aggiornamenti normativi) 1. Nel testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, ovunque ricorrano, le parole: «ufficio periferico
del Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «prefettura-ufficio
territoriale del Governo». Art. 23. (Disposizioni
di contrasto 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 30, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole».
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO Art. 24. (Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo) 1. L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo
1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente: «Il questore
territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste
negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso
di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di
riconoscimento». Art. 25. (Procedura semplificata) 1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, il comma 7 è abrogato; b) dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti: «Art. 1-bis.
- (Casi di trattenimento) – 1. Il richiedente asilo non può essere
trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso
può, tuttavia, esser trattenuto per il tempo strettamente necessario alla
definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello
Stato in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi: b)
per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora
tali elementi non siano immediatamente disponibili; 2.
Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi: b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento. 3. Il trattenimento previsto per i casi di cui al comma 2, lettera a), e quello di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 è attuato nei centri di accoglienza per richiedenti asilo secondo le norme di apposito regolamento emanato entro centottanta giorni dall’approvazione della presente legge. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture. 4.
Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b),
si osservano le norme di cui all’articolo 14 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Art. 1-ter. - (Procedura semplificata) – 1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 1-bis è istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi successivi. 2.
Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status
di rifugiato di cui all’articolo 1-bis,
comma 2, lettera a), il questore
competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone
il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di accoglienza
per richiedenti asilo di cui all’articolo 1-bis,
comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore provvede
alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale
per il riconoscimento dello status
di rifugiato che, entro quindici giorni, provvede all’audizione. La decisione
è adottata entro i successivi tre giorni. Art. 1-quater. - (Commissioni territoriali) – 1. Presso gli Uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dell’interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della polizia di Stato, da un rappresentante dell’ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR). Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione centrale, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 2.
Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla
trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale
per il riconoscimento dello status
di rifugiato che entro trenta giorni provvede all’audizione. La decisione
è adottata entro i successivi tre giorni. Art. 1-quinquies. - (Commissione nazionale per il diritto di asilo) – 1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, è trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione nazionale» nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell’interno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell’ACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di analoga composizione. 2.
La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle
commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti
delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri
decisionali in tema di revoche e cessazione degli status
concessi. Art. 1-sexies.
- (Contributi) – 1. Possono essere concessi contributi a richiedenti
asilo in condizioni di indigenza e che non siano ospitati presso i centri
di accoglienza o altre strutture finanziate dallo Stato o da enti locali,
secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3.
CAPO III DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO Art. 26. (Norme transitorie e finali) 1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all’emanazione delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge, nonchè alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sull’immigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalità: a) razionalizzare l’impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche; b)
assicurare la massima interconnessione tra gli archivi già realizzati
a riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche; 3. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dell’articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall’articolo 2 della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza, può disporre l’alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui all’articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo. 4. Dall’applicazione degli articoli
2, 4, 14, 15 e 16 non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato. Art. 27. (Norma finanziaria) 1. Per fronteggiare gli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 11, comma 1, lettera c), 12, comma 1, lettera a), e 25, è autorizzata la spesa di 18,59 milioni di euro per l’anno 2002, di 103,29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, cui si provvede: a) quanto a 18,59 milioni di euro per l’anno 2002 ed a 15,49 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo delle economie derivanti dalla soppressione della facoltà per i lavoratori extracomunitari di richiedere la liquidazione dei contributi versati in loro favore, nel caso in cui cessino l’attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale. Tali somme sono versate dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’interno; b) quanto a 87,80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo utilizzando per 5,17 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per 67,14 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero delle finanze e per 15,49 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Badmaster: Gabry [Data ultimo aggiornamento:
14 novembre 2001] |