Analisi tecnico-normativa ddl S. 795


1) Necessità dell’intervento normativo e impatto sulla normativa vigente

Ad oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si interviene sistematicamente al fine di riconsiderare, in maniera complessiva, l’attuale disciplina in materia di immigrazione. L’intervento deve ritenersi profondamente organico sulla complessiva disciplina legislativa concernente gli stranieri (descritti dall’articolo 1, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998), e, cioè, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nonchè gli apolidi. A tal fine, si è tenuto conto anche delle proposte di direttiva attualmente al vaglio del Consiglio europeo.

Le linee portanti del provvedimento sono fondamentalmente mirate a coniugare la permanenza dell’immigrato nel territorio dello Stato con l’espletamento attuale o futuro di un’attività lavorativa.
A tale scopo è stato disegnato, in primo luogo, il nuovo istituto del «contratto di soggiorno per lavoro», requisito essenziale per ottenere il rilascio del relativo permesso di soggiorno, che introduce nell’ordinamento una figura tipica di contratto di lavoro, nel quale sono obbligatoriamente presenti, a pena di nullità, la garanzia abitativa e l’obbligazione ad apprestare i mezzi necessari al reimpatrio dello straniero. La stipula del contratto avviene presso l’istituendo sportello unico per l’immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro.
È questa una seconda rilevante innovazione sotto il profilo organizzativo: tale sportello è istituito presso l’ufficio territoriale del Governo ed ha competenza sull’intero procedimento relativo all’assunzione dei lavoratori stranieri, presupposto, come si è detto, per lo stabile e legale ingresso dello straniero nel territorio statale.
In terzo luogo, il testo legislativo rivede il sistema di determinazione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale e per lavoro autonomo (cosiddetto decreto flussi). Al fine di realizzare effettivamente gli scopi sottesi all’adozione del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la data della sua adozione è stata fissata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Peraltro, qualora se ne ravvisi la necessità, è stata prevista l’adozione di ulteriori decreti infrannuali. In caso di mancata pubblicazione del decreto suddetto, provvede, in via transitoria, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente.
Preordinato a garantire il miglior funzionamento del sistema è l’istituzione del Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio, presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri e composto dai Ministri interessati alle singole questioni trattate nonchè da un presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
Il testo contiene, inoltre, la revisione del sistema di espulsione dello straniero irregolarmente entrato o soggiornante. In sostituzione delle attuali norme che prevedono, salvo talune ipotesi, la preventiva intimazione a lasciare il territorio dello Stato e che si sono rivelate non idonee a conseguire gli effetti prefissati per il costante inadempimento dell’obbligo a lasciare il paese, la nuova disciplina prevede che l’espulsione sia disposta, in ogni caso, con accompagnamento alla frontiera mediante decreto motivato immediatamente esecutivo.
Nelle disposizioni che richiamano le competenze delle strutture ministeriali in materia di extracomunitari si è tenuto conto degli interventi normativi successivi alla data di entrata in vigore del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ed in particolare del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma del Governo che, tra l’altro, all’articolo 11, ha previsto l’istituzione dell’ufficio territoriale del Governo, disciplinato con successivo decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287. In proposito, si evidenzia l’istituzione, presso tale ufficio, dello sportello unico per l’immigrazione, previsto dall’articolo 15 del disegno di legge, nonchè l’articolo 22, con il quale si è precisato che la locuzione «ufficio periferico del Ministero del lavoro», ricorrente nel citato testo unico n. 286 del 1998, va ora sostituita con quella «prefettura-ufficio territoriale del Governo».

2) Elementi di drafting normativo

Per introdurre la nuova disciplina si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, apportando modificazioni ed integrazioni direttamente sul citato testo unico 25 luglio 1998, n. 286, e sul decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di «asilo» attualmente vigenti, anche al fine di non allargare ingiustificatamente il numero delle fonti normative.

Ogni articolo contenuto nel disegno di legge va, quindi, a modificare, a sostituire o ad aggiungere disposizioni contenute nei citati atti normativi. Tutte le disposizioni hanno una rubrica che richiama quella della norma su cui si va ad incidere.
Per quanto concerne i nuovi istituti introdotti dal provvedimento si è fatto ricorso all’inserimento di apposite disposizioni aggiuntive: a tal proposito si richiama l’articolo 2, che introduce nel citato testo unico n. 286 del 1998, l’articolo 2-bis (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio); l’ articolo 5, che introduce nel medesimo testo unico l’articolo 5-bis (contratto di soggiorno per lavoro subordinato); l’articolo 25 che introduce gli articoli da 1-bis a 1-septies nel decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di diritto di asilo.

3) Analisi della compatibilità dell’intervento

3.1 Compatibilità con la normativa comunitaria

Non sono vigenti disposizioni comunitarie in contrasto con quelle recate dal disegno di legge.

Si è, comunque, tenuto conto anche delle proposte di direttiva comunitaria presentate dalla Commissione al Consiglio, attualmente in fase di definizione ed in particolare:
della proposta recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (2000/0238-CNS);
della proposta di direttiva relativa alle condizioni d’ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo (2001/0154 CNS);
della proposta di direttiva relativa al diritto al ricongiungimento familiare (9019/01).

3.2 Compatibilità con le competenze degli enti territoriali

È stato rispettato il riparto di competenze tra lo Stato e gli enti territoriali, in quanto la materia dell’immigrazione è riservata dall’articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in via esclusiva alla competenza dello Stato. Tale riparto, peraltro, non risulterà modificato dall’entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo V della Costituzione.

Si è inteso, altresì, rispettare le competenze in materia di collocamento dei lavoratori non appartenenti all’Unione europea, demandate alle province dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. L’istituzione dello sportello unico per l’immigrazione presso l’ufficio territoriale del Governo, infatti, non incide sulle competenze provinciali, in quanto le nuove funzioni ad esso demandate sono strettamente connesse all’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e sono, pertanto, preordinate alla disciplina dell’immigrazione nonchè alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, materie, quest’ultime, riservate alla competenza statale. Il provvedimento prevede, inoltre, il coinvolgimento degli enti territoriali sia nel Comitato che nel gruppo tecnico istituiti per il coordinamento ed il monitoraggio delle disposizioni in materia di immigrazione. Le regioni, partecipano, altresì, alla predisposizione ed organizzazione dei programmi di istruzione e di formazione professionale nei paesi di origine, finalizzati al rilascio di un titolo preferenziale ai fini della chiamata al lavoro.
Viene, infine, prevista l’acquisizione del parere della Conferenza unificata in ordine al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo. Tale decreto è, peraltro, predisposto in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza.
Nell’ambito delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato è prevista la presenza anche di un rappresentante dell’ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4) Conseguenze concernenti norme di rango secondario

L’intervento dovrà essere attuato mediante opportuna modifica delle disposizioni regolamentari contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. A tale fine è stato previsto sia un termine di sei mesi per il necessario riallineamento delle disposizioni (articolo 26, comma 1), sia un termine più breve per la formulazione di tutte le norme regolamentari concernenti profili sostanzialmente «nuovi» (articolo 26, comma 2).

Si evidenzia che risultano presentate al Parlamento alcune proposte di legge recanti riforma della disciplina dell’immigrazione. Il loro esame, peraltro, non risulta ancora avviato.

Relazione tecnica

A) Valutazioni relative alle misure fiscali

Articolo 1 (Cooperazione con Stati stranieri)

Con il comma, 1 lettera a), dell’articolo 1 del disegno di legge si dispone l’estensione della lettera i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che prevede la possibilità di detrarre dall’imposta complessiva, sino ad un limite di 2.065,83 euro, i contributi versati ad ONLUS dalle persone fisiche, anche alle erogazioni liberali elargite in favore di iniziative missionarie ed umanitarie in Paesi non appartenenti all’OCSE, sviluppate da organismi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con il comma 1, lettera b), del medesimo articolo 1 si dispone, altresì, l’estensione della lettera c-sexies) del comma 2 dell’articolo 65 del TUIR, che prevede, per i soggetti IRPEG, la deducibilità, entro un limite di 2.065,83 euro o del 2 per cento del reddito d’impresa, delle erogazioni liberali effettuate in favore di ONLUS e delle iniziative missionarie ed umanitarie sopra indicate.
Dall’indagine sul settore non profit condotta a metà degli anni novanta da ricercatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dall’Istituto per la ricerca sociale (IRS), si trae un ammontare complessivo delle contribuzioni private agli organismi operanti nell’ambito della cooperazione internazionale pari a circa 12,91 milioni di euro medi annui.
Si suppone, prudenzialmente, che il provvedimento in esame sia in grado di generare ulteriori liberalità di ammontare pari a circa 25,82 milioni di euro per tenere conto dell’inflazione e del carattere più ampio dei soggetti potenziali beneficiari delle erogazioni.
Per determinare l’impatto erariale è necessario distinguere le contribuzioni delle imprese da quelle delle persone fisiche.
Si ipotizza che il rapporto sia pari al 50 per cento, tenendo conto che le più consistenti elargizioni delle imprese sono ancora pareggiate dalla diffusione di quelle individuali.
Per le persone fisiche, si ottiene una contrazione erariale (12,91 milioni di euro x 19 per cento) pari a circa 2,58 milioni di euro in termini di competenza.
Per le persone giuridiche la perdita IRPEG, con un’aliquota del 36 per cento (per tenere conto dei soli contribuenti in utile), sarà pari a circa 4,65 milioni di euro in termini di competenza.
Ne consegue che la perdita di competenza complessiva sarà pari a circa 7,23 milioni di euro.
In termini di cassa, nell’ipotesi di un’introduzione della deduzione a partire dal 2002 avremo:

(importi espressi in milioni di euro)

200220032004
–– 12,39– 7,23

Articolo 15 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo)

L’articolo in esame sostituisce interamente l’articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In particolare le principali variazioni apportate rispetto alla precedente stesura riguardano:

l’istituzione presso la prefettura, ufficio territoriale di Governo, di uno sportello unico per l’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri;

la presentazione di idonea e dettagliata documentazione (secondo specifiche elencate) da parte del datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia;
la trasmissione delle informazioni in via telematica, a cura delle questure, all’ufficio finanziario competente.

È evidente che l’accentramento delle funzioni presso un unico sportello nonchè, e soprattutto, la formalizzazione della trasmissione dei dati dalle questure agli uffici finanziari competenti ha il potenziale effetto di produrre maggiori incroci e accertamenti e un effetto deterrente sull’evasione (sia ai fini contributivi che fiscali).

Da quanto emerge da un’elaborazione dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), su dati Unioncamere – Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Sistema informativo Excelsior 1999, il numero delle assunzioni previste nel biennio 1999-2000 di personale extracomunitario risulta essere pari a circa 200.589 unità; di queste il 51,2 per cento riguardano personale non qualificato e circa il 30,1 per cento è inerente alla categoria professionale di vendite e servizi per le famiglie.
Si perviene pertanto ad un numero di unità previste, per tali gruppi professionali, pari a circa 163.100 per il biennio considerato.
Ipotizzando che in tali specifici settori si manifesti l’effetto deterrente delle variazioni normative si avrà per il biennio considerato un numero di assunzioni previste di circa 163.100 unità, ovvero circa 81.550 assunzioni annue.
Al fine di valutare gli impatti sul gettito, si ipotizza che circa un 10 per cento delle sopra citate assunzioni emerga totalmente e che un restante 10 per cento sia da annoverarsi tra i lavoratori cosiddetti «grigi».

Emersione totale

Si stima che per gli 81.550 lavoratori stimati emergano circa 77,47 milioni di euro di retribuzioni corrisposte cui competono (considerando la prevalenza di collaborazioni domestiche) circa 10,33 milioni di euro di contribuzioni previdenziali.

Gli effetti sul gettito, in base a tali ipotesi, saranno i seguenti:

maggiori contributi INPS + 10,33 milioni di euro;

deducibilità contributi INPS – 1,03 milioni di euro;
maggiori imposte (1)(1). + 7,75 milioni di euro.

Emersione parziale

Si ipotizza che la parziale emersione a carico di ulteriori 81.550 lavoratori produca effetti pari ad un terzo di quelli precedentemente stimati ovvero:

maggiori contributi INPS + 3,62 milioni di euro;

deducibilità contributi INPS – ;
maggiori imposte + 1,55 milioni di euro.

In definitiva l’intero provvedimento produrrebbe i seguenti effetti (dati di competenza annua):
maggiori contributi INPS + 13,94 milioni di euro;

deducibilità contributi INPS – 1,03 milioni di euro;
maggiori imposte + 9,30 milioni di euro.

L’andamento di cassa delle sole variazioni fiscali (ovvero i complessivi 8,26 milioni di euro), nell’ipotesi che la norma decorra dal 2002, sarà il seguente (in milioni di euro):
200220032004
3,1012,398,26
Le valutazioni di cui sopra tengono conto del fatto che la deducibilità dei contributi si manifesta in fase di autotassazione, ipotizzando che circa un terzo delle maggiori imposte si manifesti sotto forma di ritenute.
Il combinato effetto degli articoli 1 e 15 del disegno di legge può ritenersi, quindi, sostanzialmente neutrale nell’ambito della finanza pubblica.

B) Valutazioni relative agli interventi gestiti dal Ministero dell’Interno

Il disegno di legge introduce alcune rilevanti modifiche alle disposizioni contenute negli articoli 13 e 14 del testo unico del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, circa le modalità di esecuzione dell’espulsione amministrativa ed il trattenimento nei centri di permanenza temporanea, finalizzato all’attuazione dei provvedimenti di allontanamento.

In particolare, la disposizione contenuta nell’articolo 11, comma 1, lettera c), del disegno di legge mira, sotto il primo profilo, a capovolgere l’attuale impostazione dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo che i provvedimenti di allontanamento dal territorio dello Stato siano eseguiti sempre con accompagnamento alla frontiera. L’unica eccezione è prevista per gli stranieri presenti in Italia con permesso di soggiorno scaduto di validità da oltre sessanta giorni, di cui non è stato chiesto il rinnovo, per i quali l’espulsione continua ad essere eseguita con intimazione ad abbandonare il territorio dello Stato.
Quanto al secondo profilo, le disposizioni contenute nel comma 1 dell’articolo 12 del disegno di legge consentono il trattenimento negli appositi centri dello straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento, per un periodo massimo complessivo di sessanta giorni (in luogo degli attuali trenta).
Tali innovazioni legislative, mirate ad assicurare una maggiore effettività ai provvedimenti di espulsione e respingimento, implicano:

a) un incremento del numero degli stranieri, destinatari di espulsione amministrativa, che dovranno essere accompagnati alla frontiera a mezzo della Forza pubblica, che può essere quantificato in 10.000 persone il primo anno e 36.000 negli anni successivi, in connessione con la realizzazione di nuovi centri di permanenza temporanea;

b) un corrispondente aumento (36.000 unità) degli extracomunitari destinatari della misura del trattenimento nei centri di permanenza temporanea, con un soggiorno che dovrebbe aggirarsi di media intorno ai trenta giorni.

Nel dettaglio:

Articolo 11 (Espulsione amministrativa)

Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha valutato che dall’attuazione della norma derivano i seguenti maggiori oneri:

Spese per acquisto dei titoli di viaggio per i cittadini stranieri allontanati

Il costo dei biglietti per il trasporto verso i Paesi di origine o provenienza dei cittadini stranieri destinatari dei provvedimenti di allontanamento dipende naturalmente dal tipo di vettore (aereo, marittimo, terrestre) e dalle destinazioni. Tenuto conto di ciò, si ritiene di poter calcolare il valore medio del biglietto in 413,17 euro. Ciò posto, l’onere aggiuntivo, destinato a gravare per l’esecuzione delle ulteriori 10.000 espulsioni coattive, può essere stimato in 4,13 milioni di euro il primo anno e in 14,87 milioni di euro per gli anni successivi (tabella 1).

Spese di missione relative ai servizi di scorta effettuati da personale delle Forze di polizia all’interno del territorio nazionale

L’esecuzione delle espulsioni coattive richiede in molti casi che il personale effettui all’interno del territorio dello Stato missioni per accompagnare gli stranieri presso le frontiere aeree, marittime, terrestri, nonchè per l’esecuzione dei trasferimenti verso i centri di permanenza temporanea. In tali servizi è generalmente impiegato in media un operatore dei ruoli non direttivi delle Forze di polizia per ogni straniero interessato al trasferimento e, pertanto, considerata una durata della missione pari a due giorni con un costo medio unitario di 214,85 euro, gli oneri aggiuntivi (gravanti sul capitolo 2505/1) assommano a 2,15 milioni di euro il primo anno ed a 7,73 milioni di euro in quelli successivi (tabella 2).

Spese di missione per il personale delle Forze di polizia impiegato in servizio di scorta all’estero

Per l’espulsione degli stranieri segnalati come pericolosi o che hanno opposto resistenza all’esecuzione dell’espulsione, si provvede ad assicurare un servizio di scorta a bordo di voli di linea, con l’impiego di due operatori di polizia dei ruoli non direttivi. Il costo delle missioni per operatore di polizia varia a seconda delle diverse destinazioni e può essere stimato in media in 1.187,85 euro. Premesso che tali servizi di scorta vengono svolti – secondo i dati più recenti relativi al primo semestre di questo anno – nel 5 per cento dei casi, si ricava che le spese di missione relative a questi servizi assommano a 1,19 milioni di euro il primo anno ed a 4,28 milioni di euro negli anni successivi. A questi vanno aggiunte le spese di missione per i servizi di scorta effettuati dal personale delle Forze di polizia in occasione dei rimpatri dei cittadini stranieri per mezzo di voli charter o con il noleggio di navi. Tenuto conto che a partire da questo anno il trattamento di missione all’estero dovrà esser corrisposto anche per i servizi di scorta effettuati a bordo delle navi, una stima dei costi forfettaria per tali servizi può essere stimata in circa 0,52 milioni di euro il primo anno ed in 2,07 milioni di euro negli anni successivi (tabella 3).

RIEPILOGO MAGGIORI ONERI ARTICOLO 11

(in milioni di euro)

 

2002

 

2003

 

2004

Spese di viaggio per stranieri

 

4,13

 

14,87

 

14,87

Missioni interne per scorte

 

2,15

 

7,73

 

7,73

Missioni estere per scorte

 

1,19

 

4,28

 

4,28

Spese di viaggio per scorte

 

0,52

 

2,07

 

2,07

Totali in milioni di euro

 

7,99

 

28,95

 

28,95

(Totali in miliardi di lire)

 

(15,460)

 

(56,056)

 

(56,056)

 

 

 

Articolo 12 (Esecuzione dell’espulsione)

La Direzione generale dei servizi civili, tenuto conto, oltre alle premesse indicate in precedenza (incremento di 36.000 unità degli stranieri da accompagnare alla frontiera; periodo medio di permanenza nei centri intorno ai trenta giorni), anche delle seguenti considerazioni:

i centri attualmente operativi consentono una ricettività complessiva di circa 1.400 posti (comprensivi delle strutture di Lampedusa e Otranto), peraltro, non sempre totalmente utilizzabili a causa dei lavori di manutenzione dovuti ai continui danneggiamenti;

per poter trattenere il numero degli stranieri atteso a regime (36.000 unità) è necessario, tenuto conto che il prolungamento del periodo di trattenimento dovrebbe comportare una presenza media nei centri di almeno trenta giorni, predisporre strutture che consentano una ricettività di circa 3.800 posti;
nel corso del 2002, a seguito dell’attivazione di ulteriori strutture in corso di costruzione è, comunque, possibile, avere già complessivamente a disposizione 1.800 posti (Bologna, Modena ed ampliamento Roma) e, pertanto, sarebbe necessario avviare un piano di realizzazione di nuove strutture per una capienza di almeno ulteriori 2.000 posti;
ha valutato i seguenti maggiori oneri derivanti dall’applicazione della norma.

Spese per la costruzione di nuovi centri

Al fine di incrementare la complessiva capienza di ulteriori 2.000 posti è necessario realizzare 10 nuove strutture, ciascuna delle quali dovrebbe comportare una spesa media di circa 6,20 milioni di euro, con un conseguente onere complessivo di circa 62 milioni di euro.

Al riguardo, considerati i tempi procedurali e tecnici per la individuazione e progettazione delle strutture e valutati altresì i tempi di entrata in vigore della norma, nell’anno 2002 risulterà possibile attivare 2 dei 10 centri di accoglienza previsti, con un incremento della disponibilità di posti pari a circa 400 unità.

Spese per la gestione dei centri
L’attuale costo medio per la gestione dei centri di permanenza temporanea e assistenza è pari a 66,11 euro giornalieri per ogni straniero trattenuto.

Pertanto, considerato che nell’arco del triennio con la costruzione di nuove strutture si renderanno disponibili ulteriori 2.000 posti, che porteranno la capienza ricettiva totale dei centri di permanenza temporanea e assistenza nel 2004 a 3.800 posti, il costo annuo di gestione dei predetti centri, a regime, risulterà pari a 91,41 milioni di euro (66,11 x 3.800 x 365 giorni).

RIEPILOGO MAGGIORI ONERI ARTICOLO 12 (in milioni di euro)
(tiene conto della dotazione di cui alle previsioni di bilancio 2002 del capitolo 2356, pari a 41,32 milioni di euro)

Anno 2002

 

Spese costruzione per 2 nuovi centri

12,39

Spese gestione:

 

– per gli attuali 1.400 posti

33,78

– per 400 nuovi posti derivanti da ampliamanto strutture esistenti realizzabile a partire dal 3º quadrimestre/2002 (4 mesi)

3,15

Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2002 in milioni di euro:

8,00

(Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2002 in miliardi di lire):

15,500

 

 

 

Anno 2003

 

Spese costruzione per 4 nuovi centri

24,79

Spese gestione:

 

– per gli attuali 1.400 posti

33,78

– derivante dall’aumento della disponibilità realizzato nell’anno 2002 (800 posti di cui 400 per ampliamento sedi attuali + 400 per realizzazione di 2 nuovi centri)

19,26

– derivante dall’aumento della disponibilità realizzato nel 2º semestre 2003 (200 posti per realizzazione di 1 nuovo centro)

2,38

Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2003 in milioni di euro:

38,89

(Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2003 in miliardi di lire):

73,300

 

 

 

Anno 2004

 

Spese costruzione per 4 nuovi centri

24,79

Spese gestione:

 

– per gli attuali 1.400 posti

– 33,78

– derivante dall’aumento della disponibilità realizzato nell’anno 2002 (800 posti)

19,26

-- derivante dall’aumento della disponibilità realizzato nell’anno 2003 (800 posti per realizzazione di 4 nuovi centri)

19,26

– derivante dall’aumento della disponibilità realizzato nel 2º semestre 2004 (200 posti per realizzazione di 1 nuovo centro)

2,38

Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2004 in milioni di euro:

58,15

(Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2004 in miliardi di lire):

112,600

 

 

Articolo 25 (Procedura semplificata) – capoversi articolo 1-bis e articolo 1-quater

Il disegno di legge, all’articolo 25, inserisce dopo l’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ulteriori articoli, da 1-bis a 1-septies, in tema di revisione delle norme in materia di diritto di asilo.

In particolare la Direzione generale dei servizi civili, tenuto conto che le disposizioni di cui all’articolo 1-bis, commi 2 e 3, comportano l’esigenza di realizzare centri appositamente destinati ai richiedenti asilo, mentre quelle relative all’articolo 1-quater prevedono l’istituzione delle commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, ha valutato i maggiori oneri derivanti dall’applicazione della norma. Tale valutazione si basa sulle seguenti premesse:

considerato che la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, nel corso dell’anno 2000, ha ricevuto circa 13.500 domande di asilo a cui devono aggiungersi i minori, il numero dei soggetti interessati dal provvedimento viene stimato pari a circa 15.000 soggetti;

alla luce della emendata normativa, i tempi di permanenza dei richiedenti asilo nei centri che dovranno essere appositamente realizzati per questa categoria di soggetti saranno di circa venti giorni per consentire l’espletamento della procedura semplificata;
risulta necessario realizzare 7 centri per un totale di 900-1.000 posti;
in fase di prima applicazione della norma, durante il 2002 è comunque possibile – nelle more della realizzazione dei predetti centri di accoglienza – utilizzare le strutture governative di primo soccorso già in attività ed ubicate nelle regioni Puglia e Calabria;
il costo di realizzazione di una struttura di accoglienza per i richiedenti asilo, raffrontato con quello necessario alla realizzazione di un centro di permanenza temporanea e assistenza, può essere stimato in 3,099-3,615 milioni di euro a centro, inferiore dunque rispetto alle strutture di trattenimento per le minori necessità di vigilanza e controllo;
i costi di gestione delle predette strutture possono essere valutati in circa 66,11 euro pro die pro capite, identici a quelli dei centri di permanenza temporanea.

Articolo 25 – capoverso articolo 1-bis

Spese per la realizzazione dei centri di accoglienza
Considerata la necessità di realizzare 7 nuove strutture, ciascuna delle quali dovrebbe comportare una spesa media di circa 3,62 milioni di euro, l’onere complessivo derivante da questa voce di spesa risulta pari a circa 25,306 milioni di euro.

Spese per la gestione dei centri

Considerato il costo unitario giornaliero complessivo di 66,11 euro per gli oneri di accoglienza, le spese di gestione, a regime, per 950 richiedenti asilo per 365 giorni sono pari a circa 22,93 milioni di euro.

Articolo 25 – capoverso articolo 1-quater

Spese relative all’istituzione e al funzionamento di commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato
La Direzione generale dei servizi civili, tenuto conto che la nuova norma prevede l’istituzione di commissioni periferiche per l’esame delle domande di asilo, da ubicare nelle province di maggior afflusso di richiedenti asilo, comprese le grandi aree metropolitane di Roma e Milano, e considerato che non dovrebbero evidenziarsi necessità di nuovi oneri per aumento di personale negli uffici territoriali del Governo, ha valutato in complessivi 557.773 euro annui i maggiori oneri derivanti dall’istituzione di 7 commissioni territoriali.

In particolare sono state considerate le seguenti voci di spesa:

spese di interpretariato - l’attuale Commissione centrale nel corso dell’anno 2000 ha esaminato circa 12.000 domande di asilo con una corrispondente spesa di circa 232.405 euro per oneri connessi all’interpretariato. Analoga spesa, quindi, di circa 232.405 euro annui è presumibile per le esigenze delle istituende commissioni territoriali;

spese per materiale informatico – sono valutati in circa 90.380 euro, pari a circa 12.911 euro per ciascuna commissione territoriale, gli oneri, per il primo anno e per gli anni successivi, per le spese di manutenzione ed implementazione dei supporti informatici;
spese per la prima formazione dei componenti delle commissioni territoriali – sono valutate in 216.912 euro, pari a 5.165 euro per ogni componente effettivo o supplente (42 soggetti) per un periodo di 30 giorni, per il primo anno e per gli anni successivi, per sostenere gli oneri di prima formazione di altro personale nonchè oneri per l’aggiornamento, spese, eventuali, per canoni di locazione ove non fosse possibile reperire locali idonei nell’ambito degli uffici territoriali del Governo e dei beni demaniali, per complessivi 216,291 euro, pari a 30,987 euro per ciascuna delle 7 sedi;
spese connesse al funzionamento della Commissione nazionale per il diritto di asilo – questa Commissione sostituirà l’attuale Commissione centrale con funzioni di solo coordinamento e indirizzo delle commissioni territoriali e di limitate audizioni nei casi di revoca e cessazione dello status di rifugiato, con oneri complessivamente valutati in 103.291 euro annui.

Il totale delle spese sopraindicate ammonta a circa 859.900 euro, da cui va detratto l’attuale stanziamento di bilancio pari a 302.127 euro.

RIEPILOGO MAGGIORI ONERI ARTICOLO 25 - capoverso articolo 1-quater (in milioni di euro)

(tiene conto della dotazione del capitolo 2359 disponibile per le finalità di che trattasi – pari a 7,75 milioni di euro)

Anno 2002

 

Erogazione del contributo giornaliero nel 1º semestre 2002

4,13

Spese di gestione per 450 posti a partire dal 2º semestre 2002

5,42

Spese relative all’istituzione e al funzionamento di commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato

0,56

Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2002 in milioni di euro:

2,37

(Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2002 in miliardi di lire):

4,580

 

 

 

Anno 2003

 

Spese per la realizzazione di 7 centri

25,31

Spese di gestione:

 

– per i primi 450 posti attivati nel corso del 2002

10,85

– per gli ulteriori 500 posti a partire dal 2º semestre 2003

5,94

Spese relative all’istituzione e al funzionamento di commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato

0,56

Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2003 in milioni di euro:

34,91

(Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2003 in miliardi di lire):

67,580

 

 

 

Anno 2004

 

Spese di gestione per 950 posti

22,93

Spese relative all’istituzione e al funzionamento di commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato

0,56

Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2004 in milioni di euro:

15,74

(Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2004 in miliardi di lire):

30,480

 

 

RIEPILOGO DEGLI ONERI

(in milioni di euro)

 

2002

 

2003

 

2004

Art. 11, comma 1, lettera c)

 

7,99

 

28,95

 

28,95

Art. 12, comma 1

 

8,00

 

38,89

 

58,15

Art. 25 - capoversi articolo 1-bis e 1-quater

 

2,37

 

34,91

 

15,74

Totale in milioni di euro (con arrotondamento)

 

18,59

 

103,29

 

103,29

(Totali in miliardi di lire - con arrotondamento)

 

(36)

 

(200)

 

(200)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 11, comma 1, lettera c), 12, comma 1, e 25, capoversi articoli 1-bis e 1-quater, si provvede:

quanto a 87,80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 mediante utilizzo di risorse preordinate nell’ambito degli accantonamenti del «Fondo speciale» di parte corrente;

quanto a 18,59 milioni di euro per l’anno 2002 e a 15,49 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 mediante utilizzo delle economie derivanti dalla riforma dell’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotta dall’articolo 15 del presente disegno di legge, che ha soppresso la facoltà per i lavoratori extracomunitari di richiedere la liquidazione dei contributi versati in loro favore, nel caso in cui cessino l’attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale. Tali somme sono versate dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’interno.

A tale ultimo proposito si segnala quanto segue:
nell’ambito del bilancio INPS opera la Gestione per la regolazione dei rapporti debitori verso lo Stato. Tale Gestione si fa carico della copertura dei disavanzi delle gestioni pensionistiche ed è finanziata dal bilancio dello Stato.
L’articolo 15 del disegno di legge, nel sostituire integralmente l’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sopprime la disposizione contenuta nel comma 11 del predetto articolo 22, che prevede la possibilità per i lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l’attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale di richiedere, laddove la materia non risulti diversamente regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore, presso forme di previdenza obbligatoria, maggiori del 5 per cento annuo.

L’applicazione di tale nuova norma determina, pertanto, minori oneri a carico della Gestione del Fondo nazionale lavoratori dipendenti stimata in circa 15,49-20,66 milioni di euro annui. Ciò consente di ridurre in pari misura il disavanzo della stessa e, conseguentemente, un minore esborso da parte della Gestione per la regolarizzazione dei rapporti debitori e, quindi, da parte del bilancio dello Stato. Le disponibilità derivanti dal minore esborso nell’ambito del bilancio dello Stato, nella misura sopra indicata di 15,49-20,66 milioni di euro annui, possono, pertanto, contribuire alla copertura delle maggiori spese derivanti dall’attuazione del presente disegno di legge.
Tenuto conto della natura delle risorse in esame (contributi previdenziali) che sono destinate a fronteggiare, sulla base di uno schema finanziario a ripartizione, le spese pensionistiche, le stesse possono essere utilizzate per altre ragioni di spesa per un periodo limitato di tempo non superiore ad un triennio.

Tabella 1

SPESE ANNUE RELATIVE ALL’ACQUISTO DEI TITOLI
DI VIAGGIO PER STRANIERI DA ALLONTANARE
COATTIVAMENTE DAL TERRITORIO NAZIONALE

(in milioni di euro)

Primo anno

Anni successivi

Costo medio biglietto *

413,17

413,17

Moltiplicato il numero delle ulteriori espulsioni effettuabili con le norme che si propongono

10.000

36.000

 

 

 

Totale . . .

4,13

14,87

 

 

 

————
(*) L’importo è stato calcolato operando una media ponderata degli oneri sinora sostenuti per rimpatri effettuati con vettori aerei, marittimi e terrestri.

Tabella 2

SPESE ANNUE DI MISSIONE RELATIVE AI SERVIZI DI SCORTA EFFETTUATI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO NAZIONALE
PER ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE

(in milioni di euro)

Costo medio per missione:

 

 

– Diaria giornaliera ridotta per due giorni di missione

23,76

 

– Spese per i pasti (quattro)

87,80

 

– Spese per un pernottamento in un albergo «tre stelle»

103,29

 

 

 

 

Totale . . .

214,85

 

 

Primo anno

Anni successivi

Moltiplicato il numero degli operatori di polizia impiegati *

10.000

36.000

 

 

 

Totale . . .

2,15

7,73

 

 

 

————
(*) Si è ipotizzato un utilizzo di personale in ragione di un operatore dei ruoli non direttivi per ciascuno straniero da espellere.

Tabella 3

SPESE ANNUE DI MISSIONE PER IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA IMPIEGATO IN SERVIZIO DI SCORTA ALL’ESTERO

(in milioni di euro)

Spese per le missioni effettuate con il volo di linea

– Costo medio unitario della missione per operatore di polizia (diaria media 129,115 x 2 giorni)

258,23

 

– Prezzo medio biglietto A/R

929,62

 

 

 

 

Totale . . .

1.187,25 *

 

 

Primo anno

Anni successivi

Moltiplicato il numero degli operatori di polizia impiegati da 1.003.600

1,19

4,28

Spese per le missioni effettuate con vettori marittimi

0,52 **

2,07

 

 

 

Totale . . .

1,71

6,35

 

 

 

————
(*) L’importo è comprensivo delle spese per il titolo di viaggio e del trattamento di missione, tenuto conto che i relativi importi variano sensibilmente in ragione della distanza dall’Italia del paese di destinazione.
(**) L’importo è stato determinato forfettariamente.

Tabella 4

RIEPILOGO DELLE SPESE PER L’ANNO 2002

(in milioni di euro)

– Titoli di viaggio per stranieri
Costo unitario 413,17 x 10.500 unità *

4,13

– Oneri per scorte all’interno del territorio nazionale
Costo unitario 214,85 x 10.500 operatori

2,15

– Oneri per scorte in viaggio
Costo unitario 1.187,85 x 1.050 operatori + 516.456 euro spese vettore (forfettarie)

1,71

 

 

Totale . . .

7,99

 

 

————
—(*) Stima dell’incremento delle espulsioni con accompagnamento nei primi mesi di applicazione delle nuove norme.

 

(1) > (1) Stima prudenziale tenuto conto che i bassi livelli di retribuzione risultano esenti da imposta e che, per talune figure di datore, il costo del lavoro è deducibile.

 

Badmaster: Gabry

[Data ultimo aggiornamento: 14 novembre 2001]