1) Necessità dell’intervento normativo e impatto sulla normativa vigente
Ad oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si interviene sistematicamente al fine di riconsiderare, in maniera complessiva, l’attuale disciplina in materia di immigrazione. L’intervento deve ritenersi profondamente organico sulla complessiva disciplina legislativa concernente gli stranieri (descritti dall’articolo 1, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998), e, cioè, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nonchè gli apolidi. A tal fine, si è tenuto conto anche delle proposte di direttiva attualmente al vaglio del Consiglio europeo.
Le linee portanti del provvedimento sono
fondamentalmente mirate a coniugare la permanenza dell’immigrato nel territorio
dello Stato con l’espletamento attuale o futuro di un’attività lavorativa.
A tale scopo è stato disegnato, in primo luogo, il nuovo istituto del «contratto
di soggiorno per lavoro», requisito essenziale per ottenere il rilascio del
relativo permesso di soggiorno, che introduce nell’ordinamento una figura
tipica di contratto di lavoro, nel quale sono obbligatoriamente presenti,
a pena di nullità, la garanzia abitativa e l’obbligazione ad apprestare i
mezzi necessari al reimpatrio dello straniero. La stipula del contratto avviene
presso l’istituendo sportello unico per l’immigrazione della provincia nella
quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro.
È questa una seconda rilevante innovazione sotto il profilo organizzativo:
tale sportello è istituito presso l’ufficio territoriale del Governo ed ha
competenza sull’intero procedimento relativo all’assunzione dei lavoratori
stranieri, presupposto, come si è detto, per lo stabile e legale ingresso
dello straniero nel territorio statale.
In terzo luogo, il testo legislativo rivede il sistema di determinazione delle
quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato, anche a carattere stagionale e per lavoro autonomo (cosiddetto
decreto flussi). Al fine di realizzare effettivamente gli scopi sottesi all’adozione
del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la data della
sua adozione è stata fissata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello
di riferimento. Peraltro, qualora se ne ravvisi la necessità, è stata prevista
l’adozione di ulteriori decreti infrannuali. In caso di mancata pubblicazione
del decreto suddetto, provvede, in via transitoria, il Presidente del Consiglio
dei ministri, con proprio decreto nel limite delle quote stabilite per l’anno
precedente.
Preordinato a garantire il miglior funzionamento del sistema è l’istituzione
del Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio, presieduto dal Presidente
o dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri e composto dai Ministri interessati
alle singole questioni trattate nonchè da un presidente di regione o di provincia
autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome.
Il testo contiene, inoltre, la revisione del sistema di espulsione dello straniero
irregolarmente entrato o soggiornante. In sostituzione delle attuali norme
che prevedono, salvo talune ipotesi, la preventiva intimazione a lasciare
il territorio dello Stato e che si sono rivelate non idonee a conseguire gli
effetti prefissati per il costante inadempimento dell’obbligo a lasciare il
paese, la nuova disciplina prevede che l’espulsione sia disposta, in ogni
caso, con accompagnamento alla frontiera mediante decreto motivato immediatamente
esecutivo.
Nelle disposizioni che richiamano le competenze delle strutture ministeriali
in materia di extracomunitari si è tenuto conto degli interventi normativi
successivi alla data di entrata in vigore del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, ed in particolare del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, di riforma del Governo che, tra l’altro, all’articolo
11, ha previsto l’istituzione dell’ufficio territoriale del Governo, disciplinato
con successivo decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n.
287. In proposito, si evidenzia l’istituzione, presso tale ufficio, dello
sportello unico per l’immigrazione, previsto dall’articolo 15 del disegno
di legge, nonchè l’articolo 22, con il quale si è precisato che la locuzione
«ufficio periferico del Ministero del lavoro», ricorrente nel citato testo
unico n. 286 del 1998, va ora sostituita con quella «prefettura-ufficio territoriale
del Governo».
2) Elementi di drafting normativo
Per introdurre la nuova disciplina si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, apportando modificazioni ed integrazioni direttamente sul citato testo unico 25 luglio 1998, n. 286, e sul decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di «asilo» attualmente vigenti, anche al fine di non allargare ingiustificatamente il numero delle fonti normative.
Ogni articolo contenuto nel disegno di
legge va, quindi, a modificare, a sostituire o ad aggiungere disposizioni
contenute nei citati atti normativi. Tutte le disposizioni hanno una rubrica
che richiama quella della norma su cui si va ad incidere.
Per quanto concerne i nuovi istituti introdotti dal provvedimento si è fatto
ricorso all’inserimento di apposite disposizioni aggiuntive: a tal proposito
si richiama l’articolo 2, che introduce nel citato testo unico n. 286 del
1998, l’articolo 2-bis (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio);
l’ articolo 5, che introduce nel medesimo testo unico l’articolo 5-bis
(contratto di soggiorno per lavoro subordinato); l’articolo 25 che introduce
gli articoli da 1-bis a 1-septies nel decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39, in materia di diritto di asilo.
3) Analisi della compatibilità dell’intervento
3.1 Compatibilità con la normativa comunitaria
Non sono vigenti disposizioni comunitarie in contrasto con quelle recate dal disegno di legge.
Si è, comunque, tenuto conto anche delle
proposte di direttiva comunitaria presentate dalla Commissione al Consiglio,
attualmente in fase di definizione ed in particolare:
della proposta recante norme minime per le procedure applicate negli Stati
membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato
(2000/0238-CNS);
della proposta di direttiva relativa alle condizioni d’ingresso e di soggiorno
dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato
o autonomo (2001/0154 CNS);
della proposta di direttiva relativa al diritto al ricongiungimento familiare
(9019/01).
3.2 Compatibilità con le competenze degli enti territoriali
È stato rispettato il riparto di competenze tra lo Stato e gli enti territoriali, in quanto la materia dell’immigrazione è riservata dall’articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in via esclusiva alla competenza dello Stato. Tale riparto, peraltro, non risulterà modificato dall’entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo V della Costituzione.
Si è inteso, altresì, rispettare le competenze
in materia di collocamento dei lavoratori non appartenenti all’Unione europea,
demandate alle province dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
L’istituzione dello sportello unico per l’immigrazione presso l’ufficio territoriale
del Governo, infatti, non incide sulle competenze provinciali, in quanto le
nuove funzioni ad esso demandate sono strettamente connesse all’ingresso dello
straniero nel territorio dello Stato e sono, pertanto, preordinate alla disciplina
dell’immigrazione nonchè alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza,
materie, quest’ultime, riservate alla competenza statale. Il provvedimento
prevede, inoltre, il coinvolgimento degli enti territoriali sia nel Comitato
che nel gruppo tecnico istituiti per il coordinamento ed il monitoraggio delle
disposizioni in materia di immigrazione. Le regioni, partecipano, altresì,
alla predisposizione ed organizzazione dei programmi di istruzione e di formazione
professionale nei paesi di origine, finalizzati al rilascio di un titolo preferenziale
ai fini della chiamata al lavoro.
Viene, infine, prevista l’acquisizione del parere della Conferenza unificata
in ordine al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione
delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro
autonomo. Tale decreto è, peraltro, predisposto in base ai dati sulla effettiva
richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza.
Nell’ambito delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status
di rifugiato è prevista la presenza anche di un rappresentante dell’ente territoriale
designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
4) Conseguenze concernenti norme di rango secondario
L’intervento dovrà essere attuato mediante opportuna modifica delle disposizioni regolamentari contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. A tale fine è stato previsto sia un termine di sei mesi per il necessario riallineamento delle disposizioni (articolo 26, comma 1), sia un termine più breve per la formulazione di tutte le norme regolamentari concernenti profili sostanzialmente «nuovi» (articolo 26, comma 2).
Si evidenzia che risultano presentate al Parlamento alcune proposte di legge recanti riforma della disciplina dell’immigrazione. Il loro esame, peraltro, non risulta ancora avviato.
Relazione tecnica
A) Valutazioni relative alle misure fiscali
Articolo 1 (Cooperazione con Stati stranieri)
Con il comma, 1 lettera a), dell’articolo 1 del disegno di legge si dispone l’estensione della lettera i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che prevede la possibilità di detrarre dall’imposta complessiva, sino ad un limite di 2.065,83 euro, i contributi versati ad ONLUS dalle persone fisiche, anche alle erogazioni liberali elargite in favore di iniziative missionarie ed umanitarie in Paesi non appartenenti all’OCSE, sviluppate da organismi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Con il comma 1, lettera b), del
medesimo articolo 1 si dispone, altresì, l’estensione della lettera c-sexies)
del comma 2 dell’articolo 65 del TUIR, che prevede, per i soggetti IRPEG,
la deducibilità, entro un limite di 2.065,83 euro o del 2 per cento del reddito
d’impresa, delle erogazioni liberali effettuate in favore di ONLUS e delle
iniziative missionarie ed umanitarie sopra indicate.
Dall’indagine sul settore non profit condotta a metà degli anni novanta
da ricercatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dall’Istituto
per la ricerca sociale (IRS), si trae un ammontare complessivo delle contribuzioni
private agli organismi operanti nell’ambito della cooperazione internazionale
pari a circa 12,91 milioni di euro medi annui.
Si suppone, prudenzialmente, che il provvedimento in esame sia in grado di
generare ulteriori liberalità di ammontare pari a circa 25,82 milioni di euro
per tenere conto dell’inflazione e del carattere più ampio dei soggetti potenziali
beneficiari delle erogazioni.
Per determinare l’impatto erariale è necessario distinguere le contribuzioni
delle imprese da quelle delle persone fisiche.
Si ipotizza che il rapporto sia pari al 50 per cento, tenendo conto che le
più consistenti elargizioni delle imprese sono ancora pareggiate dalla diffusione
di quelle individuali.
Per le persone fisiche, si ottiene una contrazione erariale (12,91 milioni
di euro x 19 per cento) pari a circa 2,58 milioni di euro in termini di competenza.
Per le persone giuridiche la perdita IRPEG, con un’aliquota del 36 per cento
(per tenere conto dei soli contribuenti in utile), sarà pari a circa 4,65
milioni di euro in termini di competenza.
Ne consegue che la perdita di competenza complessiva sarà pari a circa 7,23
milioni di euro.
In termini di cassa, nell’ipotesi di un’introduzione della deduzione a partire
dal 2002 avremo:
(importi espressi in milioni di euro)
200220032004
–– 12,39– 7,23
Articolo 15 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo)
L’articolo in esame sostituisce interamente l’articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In particolare le principali variazioni apportate rispetto alla precedente stesura riguardano:
l’istituzione presso la prefettura, ufficio territoriale di Governo, di uno sportello unico per l’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri;
la presentazione di idonea e dettagliata
documentazione (secondo specifiche elencate) da parte del datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia;
la trasmissione delle informazioni in via telematica, a cura delle questure,
all’ufficio finanziario competente.
È evidente che l’accentramento delle funzioni presso un unico sportello nonchè, e soprattutto, la formalizzazione della trasmissione dei dati dalle questure agli uffici finanziari competenti ha il potenziale effetto di produrre maggiori incroci e accertamenti e un effetto deterrente sull’evasione (sia ai fini contributivi che fiscali).
Da quanto emerge da un’elaborazione dell’Istituto
per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), su
dati Unioncamere – Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Sistema
informativo Excelsior 1999, il numero delle assunzioni previste nel biennio
1999-2000 di personale extracomunitario risulta essere pari a circa 200.589
unità; di queste il 51,2 per cento riguardano personale non qualificato e
circa il 30,1 per cento è inerente alla categoria professionale di vendite
e servizi per le famiglie.
Si perviene pertanto ad un numero di unità previste, per tali gruppi professionali,
pari a circa 163.100 per il biennio considerato.
Ipotizzando che in tali specifici settori si manifesti l’effetto deterrente
delle variazioni normative si avrà per il biennio considerato un numero di
assunzioni previste di circa 163.100 unità, ovvero circa 81.550 assunzioni
annue.
Al fine di valutare gli impatti sul gettito, si ipotizza che circa un 10 per
cento delle sopra citate assunzioni emerga totalmente e che un restante 10
per cento sia da annoverarsi tra i lavoratori cosiddetti «grigi».
Emersione totale
Si stima che per gli 81.550 lavoratori stimati emergano circa 77,47 milioni di euro di retribuzioni corrisposte cui competono (considerando la prevalenza di collaborazioni domestiche) circa 10,33 milioni di euro di contribuzioni previdenziali.
Gli effetti sul gettito, in base a tali ipotesi, saranno i seguenti:
maggiori contributi INPS + 10,33 milioni di euro;
deducibilità contributi INPS – 1,03 milioni
di euro;
maggiori imposte (1)(1). + 7,75 milioni di euro.
Emersione parziale
Si ipotizza che la parziale emersione a carico di ulteriori 81.550 lavoratori produca effetti pari ad un terzo di quelli precedentemente stimati ovvero:
maggiori contributi INPS + 3,62 milioni di euro;
deducibilità contributi INPS – ;
maggiori imposte + 1,55 milioni di euro.
In definitiva l’intero provvedimento produrrebbe
i seguenti effetti (dati di competenza annua):
maggiori contributi INPS + 13,94 milioni di euro;
deducibilità contributi INPS – 1,03 milioni
di euro;
maggiori imposte + 9,30 milioni di euro.
L’andamento di cassa delle sole variazioni
fiscali (ovvero i complessivi 8,26 milioni di euro), nell’ipotesi che la norma
decorra dal 2002, sarà il seguente (in milioni di euro):
200220032004
3,1012,398,26
Le valutazioni di cui sopra tengono conto del fatto che la deducibilità dei
contributi si manifesta in fase di autotassazione, ipotizzando che circa un
terzo delle maggiori imposte si manifesti sotto forma di ritenute.
Il combinato effetto degli articoli 1 e 15 del disegno di legge può ritenersi,
quindi, sostanzialmente neutrale nell’ambito della finanza pubblica.
B) Valutazioni relative agli interventi gestiti dal Ministero dell’Interno
Il disegno di legge introduce alcune rilevanti modifiche alle disposizioni contenute negli articoli 13 e 14 del testo unico del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, circa le modalità di esecuzione dell’espulsione amministrativa ed il trattenimento nei centri di permanenza temporanea, finalizzato all’attuazione dei provvedimenti di allontanamento.
In particolare, la disposizione contenuta
nell’articolo 11, comma 1, lettera c), del disegno di legge mira, sotto
il primo profilo, a capovolgere l’attuale impostazione dell’articolo 13 del
decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo che i provvedimenti di allontanamento
dal territorio dello Stato siano eseguiti sempre con accompagnamento alla
frontiera. L’unica eccezione è prevista per gli stranieri presenti in Italia
con permesso di soggiorno scaduto di validità da oltre sessanta giorni, di
cui non è stato chiesto il rinnovo, per i quali l’espulsione continua ad essere
eseguita con intimazione ad abbandonare il territorio dello Stato.
Quanto al secondo profilo, le disposizioni contenute nel comma 1 dell’articolo
12 del disegno di legge consentono il trattenimento negli appositi centri
dello straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento,
per un periodo massimo complessivo di sessanta giorni (in luogo degli attuali
trenta).
Tali innovazioni legislative, mirate ad assicurare una maggiore effettività
ai provvedimenti di espulsione e respingimento, implicano:
a) un incremento del numero degli stranieri, destinatari di espulsione amministrativa, che dovranno essere accompagnati alla frontiera a mezzo della Forza pubblica, che può essere quantificato in 10.000 persone il primo anno e 36.000 negli anni successivi, in connessione con la realizzazione di nuovi centri di permanenza temporanea;
b) un corrispondente aumento (36.000 unità) degli extracomunitari destinatari della misura del trattenimento nei centri di permanenza temporanea, con un soggiorno che dovrebbe aggirarsi di media intorno ai trenta giorni.
Nel dettaglio:
Articolo 11 (Espulsione amministrativa)
Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha valutato che dall’attuazione della norma derivano i seguenti maggiori oneri:
Spese per acquisto dei titoli di viaggio per i cittadini stranieri allontanati
Il costo dei biglietti per il trasporto verso i Paesi di origine o provenienza dei cittadini stranieri destinatari dei provvedimenti di allontanamento dipende naturalmente dal tipo di vettore (aereo, marittimo, terrestre) e dalle destinazioni. Tenuto conto di ciò, si ritiene di poter calcolare il valore medio del biglietto in 413,17 euro. Ciò posto, l’onere aggiuntivo, destinato a gravare per l’esecuzione delle ulteriori 10.000 espulsioni coattive, può essere stimato in 4,13 milioni di euro il primo anno e in 14,87 milioni di euro per gli anni successivi (tabella 1).
Spese di missione relative ai servizi di scorta effettuati da personale delle Forze di polizia all’interno del territorio nazionale
L’esecuzione delle espulsioni coattive richiede in molti casi che il personale effettui all’interno del territorio dello Stato missioni per accompagnare gli stranieri presso le frontiere aeree, marittime, terrestri, nonchè per l’esecuzione dei trasferimenti verso i centri di permanenza temporanea. In tali servizi è generalmente impiegato in media un operatore dei ruoli non direttivi delle Forze di polizia per ogni straniero interessato al trasferimento e, pertanto, considerata una durata della missione pari a due giorni con un costo medio unitario di 214,85 euro, gli oneri aggiuntivi (gravanti sul capitolo 2505/1) assommano a 2,15 milioni di euro il primo anno ed a 7,73 milioni di euro in quelli successivi (tabella 2).
Spese di missione per il personale delle Forze di polizia impiegato in servizio di scorta all’estero
Per l’espulsione degli stranieri segnalati come pericolosi o che hanno opposto resistenza all’esecuzione dell’espulsione, si provvede ad assicurare un servizio di scorta a bordo di voli di linea, con l’impiego di due operatori di polizia dei ruoli non direttivi. Il costo delle missioni per operatore di polizia varia a seconda delle diverse destinazioni e può essere stimato in media in 1.187,85 euro. Premesso che tali servizi di scorta vengono svolti – secondo i dati più recenti relativi al primo semestre di questo anno – nel 5 per cento dei casi, si ricava che le spese di missione relative a questi servizi assommano a 1,19 milioni di euro il primo anno ed a 4,28 milioni di euro negli anni successivi. A questi vanno aggiunte le spese di missione per i servizi di scorta effettuati dal personale delle Forze di polizia in occasione dei rimpatri dei cittadini stranieri per mezzo di voli charter o con il noleggio di navi. Tenuto conto che a partire da questo anno il trattamento di missione all’estero dovrà esser corrisposto anche per i servizi di scorta effettuati a bordo delle navi, una stima dei costi forfettaria per tali servizi può essere stimata in circa 0,52 milioni di euro il primo anno ed in 2,07 milioni di euro negli anni successivi (tabella 3).
RIEPILOGO MAGGIORI ONERI ARTICOLO 11
(in milioni di euro)
|
|
|
2002 |
|
|
2003 |
|
2004 |
Spese di viaggio per stranieri |
|
|
4,13 |
|
14,87 |
|
|
14,87 |
Missioni interne per scorte |
|
|
2,15 |
|
7,73 |
|
|
7,73 |
Missioni estere per scorte |
|
1,19 |
|
|
4,28 |
|
4,28 |
|
Spese di viaggio per scorte |
|
0,52 |
|
|
2,07 |
|
2,07 |
Totali in milioni di euro |
|
|
7,99 |
|
28,95 |
|
|
28,95 |
(Totali in miliardi di lire) |
|
|
(15,460) |
|
(56,056) |
|
|
(56,056) |
|
|
|
Articolo 12 (Esecuzione dell’espulsione)
La Direzione generale dei servizi civili, tenuto conto, oltre alle premesse indicate in precedenza (incremento di 36.000 unità degli stranieri da accompagnare alla frontiera; periodo medio di permanenza nei centri intorno ai trenta giorni), anche delle seguenti considerazioni:
i centri attualmente operativi consentono una ricettività complessiva di circa 1.400 posti (comprensivi delle strutture di Lampedusa e Otranto), peraltro, non sempre totalmente utilizzabili a causa dei lavori di manutenzione dovuti ai continui danneggiamenti;
per poter trattenere il numero degli stranieri
atteso a regime (36.000 unità) è necessario, tenuto conto che il prolungamento
del periodo di trattenimento dovrebbe comportare una presenza media nei centri
di almeno trenta giorni, predisporre strutture che consentano una ricettività
di circa 3.800 posti;
nel corso del 2002, a seguito dell’attivazione di ulteriori strutture in corso
di costruzione è, comunque, possibile, avere già complessivamente a disposizione
1.800 posti (Bologna, Modena ed ampliamento Roma) e, pertanto, sarebbe necessario
avviare un piano di realizzazione di nuove strutture per una capienza di almeno
ulteriori 2.000 posti;
ha valutato i seguenti maggiori oneri derivanti dall’applicazione della norma.
Spese per la costruzione di nuovi centri
Al fine di incrementare la complessiva capienza di ulteriori 2.000 posti è necessario realizzare 10 nuove strutture, ciascuna delle quali dovrebbe comportare una spesa media di circa 6,20 milioni di euro, con un conseguente onere complessivo di circa 62 milioni di euro.
Al riguardo, considerati i tempi procedurali e tecnici per la individuazione e progettazione delle strutture e valutati altresì i tempi di entrata in vigore della norma, nell’anno 2002 risulterà possibile attivare 2 dei 10 centri di accoglienza previsti, con un incremento della disponibilità di posti pari a circa 400 unità.
Spese per la gestione dei centri
L’attuale costo medio per la gestione dei centri di permanenza temporanea
e assistenza è pari a 66,11 euro giornalieri per ogni straniero trattenuto.
Pertanto, considerato che nell’arco del triennio con la costruzione di nuove strutture si renderanno disponibili ulteriori 2.000 posti, che porteranno la capienza ricettiva totale dei centri di permanenza temporanea e assistenza nel 2004 a 3.800 posti, il costo annuo di gestione dei predetti centri, a regime, risulterà pari a 91,41 milioni di euro (66,11 x 3.800 x 365 giorni).
RIEPILOGO MAGGIORI ONERI ARTICOLO 12 (in
milioni di euro)
(tiene conto della dotazione di cui alle previsioni di bilancio 2002 del
capitolo 2356, pari a 41,32 milioni di euro)
|
Anno 2002 |
|
|
Spese costruzione per 2 nuovi centri |
12,39 |
|
Spese gestione: |
|
|
– per gli attuali 1.400 posti |
33,78 |
|
– per 400 nuovi posti derivanti da ampliamanto strutture esistenti realizzabile a partire dal 3º quadrimestre/2002 (4 mesi) |
3,15 |
|
Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2002 in milioni di euro: |
8,00 |
|
(Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2002 in miliardi di lire): |
15,500 |
|
|
|
|
Anno 2003 |
|
|
Spese costruzione per 4 nuovi centri |
24,79 |
|
Spese gestione: |
|
|
– per gli attuali 1.400 posti |
33,78 |
|
– derivante dall’aumento della disponibilità realizzato nell’anno 2002 (800 posti di cui 400 per ampliamento sedi attuali + 400 per realizzazione di 2 nuovi centri) |
19,26 |
|
– derivante dall’aumento della disponibilità realizzato nel 2º semestre 2003 (200 posti per realizzazione di 1 nuovo centro) |
2,38 |
|
Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2003 in milioni di euro: |
38,89 |
|
(Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2003 in miliardi di lire): |
73,300 |
|
|
|
|
Anno 2004 |
|
|
Spese costruzione per 4 nuovi centri |
24,79 |
|
Spese gestione: |
|
|
– per gli attuali 1.400 posti |
– 33,78 |
|
– derivante dall’aumento della disponibilità realizzato nell’anno 2002 (800 posti) |
19,26 |
|
-- derivante dall’aumento della disponibilità realizzato nell’anno 2003 (800 posti per realizzazione di 4 nuovi centri) |
19,26 |
|
– derivante dall’aumento della disponibilità realizzato nel 2º semestre 2004 (200 posti per realizzazione di 1 nuovo centro) |
2,38 |
|
Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2004 in milioni di euro: |
58,15 |
|
(Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2004 in miliardi di lire): |
112,600 |
|
|
|
Articolo 25 (Procedura semplificata) – capoversi articolo 1-bis e articolo 1-quater
Il disegno di legge, all’articolo 25, inserisce dopo l’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ulteriori articoli, da 1-bis a 1-septies, in tema di revisione delle norme in materia di diritto di asilo.
In particolare la Direzione generale dei servizi civili, tenuto conto che le disposizioni di cui all’articolo 1-bis, commi 2 e 3, comportano l’esigenza di realizzare centri appositamente destinati ai richiedenti asilo, mentre quelle relative all’articolo 1-quater prevedono l’istituzione delle commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, ha valutato i maggiori oneri derivanti dall’applicazione della norma. Tale valutazione si basa sulle seguenti premesse:
considerato che la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, nel corso dell’anno 2000, ha ricevuto circa 13.500 domande di asilo a cui devono aggiungersi i minori, il numero dei soggetti interessati dal provvedimento viene stimato pari a circa 15.000 soggetti;
alla luce della emendata normativa, i
tempi di permanenza dei richiedenti asilo nei centri che dovranno essere appositamente
realizzati per questa categoria di soggetti saranno di circa venti giorni
per consentire l’espletamento della procedura semplificata;
risulta necessario realizzare 7 centri per un totale di 900-1.000 posti;
in fase di prima applicazione della norma, durante il 2002 è comunque possibile
– nelle more della realizzazione dei predetti centri di accoglienza – utilizzare
le strutture governative di primo soccorso già in attività ed ubicate nelle
regioni Puglia e Calabria;
il costo di realizzazione di una struttura di accoglienza per i richiedenti
asilo, raffrontato con quello necessario alla realizzazione di un centro di
permanenza temporanea e assistenza, può essere stimato in 3,099-3,615 milioni
di euro a centro, inferiore dunque rispetto alle strutture di trattenimento
per le minori necessità di vigilanza e controllo;
i costi di gestione delle predette strutture possono essere valutati in circa
66,11 euro pro die pro capite, identici a quelli dei centri di permanenza
temporanea.
Articolo 25 – capoverso articolo 1-bis
Spese per la realizzazione dei centri
di accoglienza
Considerata la necessità di realizzare 7 nuove strutture, ciascuna delle quali
dovrebbe comportare una spesa media di circa 3,62 milioni di euro, l’onere
complessivo derivante da questa voce di spesa risulta pari a circa 25,306
milioni di euro.
Spese per la gestione dei centri
Considerato il costo unitario giornaliero complessivo di 66,11 euro per gli oneri di accoglienza, le spese di gestione, a regime, per 950 richiedenti asilo per 365 giorni sono pari a circa 22,93 milioni di euro.
Articolo 25 – capoverso articolo 1-quater
Spese relative all’istituzione e al funzionamento
di commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato
La Direzione generale dei servizi civili, tenuto conto che la nuova norma
prevede l’istituzione di commissioni periferiche per l’esame delle domande
di asilo, da ubicare nelle province di maggior afflusso di richiedenti asilo,
comprese le grandi aree metropolitane di Roma e Milano, e considerato che
non dovrebbero evidenziarsi necessità di nuovi oneri per aumento di personale
negli uffici territoriali del Governo, ha valutato in complessivi 557.773
euro annui i maggiori oneri derivanti dall’istituzione di 7 commissioni territoriali.
In particolare sono state considerate le seguenti voci di spesa:
spese di interpretariato - l’attuale Commissione centrale nel corso dell’anno 2000 ha esaminato circa 12.000 domande di asilo con una corrispondente spesa di circa 232.405 euro per oneri connessi all’interpretariato. Analoga spesa, quindi, di circa 232.405 euro annui è presumibile per le esigenze delle istituende commissioni territoriali;
spese per materiale informatico
– sono valutati in circa 90.380 euro, pari a circa 12.911 euro per ciascuna
commissione territoriale, gli oneri, per il primo anno e per gli anni successivi,
per le spese di manutenzione ed implementazione dei supporti informatici;
spese per la prima formazione dei componenti delle commissioni territoriali
– sono valutate in 216.912 euro, pari a 5.165 euro per ogni componente effettivo
o supplente (42 soggetti) per un periodo di 30 giorni, per il primo anno e
per gli anni successivi, per sostenere gli oneri di prima formazione di altro
personale nonchè oneri per l’aggiornamento, spese, eventuali, per canoni di
locazione ove non fosse possibile reperire locali idonei nell’ambito degli
uffici territoriali del Governo e dei beni demaniali, per complessivi 216,291
euro, pari a 30,987 euro per ciascuna delle 7 sedi;
spese connesse al funzionamento della Commissione nazionale per il diritto
di asilo – questa Commissione sostituirà l’attuale Commissione centrale
con funzioni di solo coordinamento e indirizzo delle commissioni territoriali
e di limitate audizioni nei casi di revoca e cessazione dello status
di rifugiato, con oneri complessivamente valutati in 103.291 euro annui.
Il totale delle spese sopraindicate ammonta a circa 859.900 euro, da cui va detratto l’attuale stanziamento di bilancio pari a 302.127 euro.
RIEPILOGO MAGGIORI ONERI ARTICOLO 25 - capoverso articolo 1-quater (in milioni di euro)
(tiene conto della dotazione del capitolo 2359 disponibile per le finalità di che trattasi – pari a 7,75 milioni di euro)
|
Anno 2002 |
|
|
Erogazione del contributo giornaliero nel 1º semestre 2002 |
4,13 |
|
Spese di gestione per 450 posti a partire dal 2º semestre 2002 |
5,42 |
|
Spese relative all’istituzione e al funzionamento di commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato |
0,56 |
|
Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2002 in milioni di euro: |
2,37 |
|
(Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2002 in miliardi di lire): |
4,580 |
|
|
|
|
Anno 2003 |
|
|
Spese per la realizzazione di 7 centri |
25,31 |
|
Spese di gestione: |
|
|
– per i primi 450 posti attivati nel corso del 2002 |
10,85 |
|
– per gli ulteriori 500 posti a partire dal 2º semestre 2003 |
5,94 |
|
Spese relative all’istituzione e al funzionamento di commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato |
0,56 |
|
Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2003 in milioni di euro: |
34,91 |
|
(Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2003 in miliardi di lire): |
67,580 |
|
|
|
|
Anno 2004 |
|
|
Spese di gestione per 950 posti |
22,93 |
|
Spese relative all’istituzione e al funzionamento di commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato |
0,56 |
|
Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2004 in milioni di euro: |
15,74 |
|
(Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2004 in miliardi di lire): |
30,480 |
|
|
|
RIEPILOGO DEGLI ONERI
(in milioni di euro)
|
|
|
2002 |
|
|
2003 |
|
2004 |
Art. 11, comma 1, lettera c) |
|
|
7,99 |
|
28,95 |
|
|
28,95 |
Art. 12, comma 1 |
|
|
8,00 |
|
38,89 |
|
|
58,15 |
Art. 25 - capoversi articolo 1-bis e 1-quater |
|
2,37 |
|
|
34,91 |
|
15,74 |
|
Totale in milioni di euro (con arrotondamento) |
|
18,59 |
|
|
103,29 |
|
103,29 |
(Totali in miliardi di lire - con arrotondamento) |
|
|
(36) |
|
(200) |
|
|
(200) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 11, comma 1, lettera c), 12, comma 1, e 25, capoversi articoli 1-bis e 1-quater, si provvede:
quanto a 87,80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 mediante utilizzo di risorse preordinate nell’ambito degli accantonamenti del «Fondo speciale» di parte corrente;
quanto a 18,59 milioni di euro per l’anno 2002 e a 15,49 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 mediante utilizzo delle economie derivanti dalla riforma dell’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotta dall’articolo 15 del presente disegno di legge, che ha soppresso la facoltà per i lavoratori extracomunitari di richiedere la liquidazione dei contributi versati in loro favore, nel caso in cui cessino l’attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale. Tali somme sono versate dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’interno.
A tale ultimo proposito si segnala quanto
segue:
nell’ambito del bilancio INPS opera la Gestione per la regolazione dei rapporti
debitori verso lo Stato. Tale Gestione si fa carico della copertura dei disavanzi
delle gestioni pensionistiche ed è finanziata dal bilancio dello Stato.
L’articolo 15 del disegno di legge, nel sostituire integralmente l’articolo
22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sopprime la disposizione
contenuta nel comma 11 del predetto articolo 22, che prevede la possibilità
per i lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l’attività lavorativa
in Italia e lascino il territorio nazionale di richiedere, laddove la materia
non risulti diversamente regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione
dei contributi che risultino versati in loro favore, presso forme di previdenza
obbligatoria, maggiori del 5 per cento annuo.
L’applicazione di tale nuova norma determina,
pertanto, minori oneri a carico della Gestione del Fondo nazionale lavoratori
dipendenti stimata in circa 15,49-20,66 milioni di euro annui. Ciò consente
di ridurre in pari misura il disavanzo della stessa e, conseguentemente, un
minore esborso da parte della Gestione per la regolarizzazione dei rapporti
debitori e, quindi, da parte del bilancio dello Stato. Le disponibilità derivanti
dal minore esborso nell’ambito del bilancio dello Stato, nella misura sopra
indicata di 15,49-20,66 milioni di euro annui, possono, pertanto, contribuire
alla copertura delle maggiori spese derivanti dall’attuazione del presente
disegno di legge.
Tenuto conto della natura delle risorse in esame (contributi previdenziali)
che sono destinate a fronteggiare, sulla base di uno schema finanziario a
ripartizione, le spese pensionistiche, le stesse possono essere utilizzate
per altre ragioni di spesa per un periodo limitato di tempo non superiore
ad un triennio.
Tabella 1
SPESE ANNUE RELATIVE ALL’ACQUISTO DEI
TITOLI
DI VIAGGIO PER STRANIERI DA ALLONTANARE
COATTIVAMENTE DAL TERRITORIO NAZIONALE
(in milioni di euro)
|
|
Primo anno |
Anni successivi |
|
Costo medio biglietto * |
413,17 |
413,17 |
|
Moltiplicato il numero delle ulteriori espulsioni effettuabili con le norme che si propongono |
10.000 |
36.000 |
|
|
|
|
|
Totale . . . |
4,13 |
14,87 |
|
|
|
|
————
(*) L’importo è stato calcolato operando una media ponderata degli oneri sinora
sostenuti per rimpatri effettuati con vettori aerei, marittimi e terrestri.
Tabella 2
SPESE ANNUE DI MISSIONE RELATIVE AI SERVIZI
DI SCORTA EFFETTUATI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO NAZIONALE
PER ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE
(in milioni di euro)
|
Costo medio per missione: |
|
|
|
– Diaria giornaliera ridotta per due giorni di missione |
23,76 |
|
|
– Spese per i pasti (quattro) |
87,80 |
|
|
– Spese per un pernottamento in un albergo «tre stelle» |
103,29 |
|
|
|
|
|
|
Totale . . . |
214,85 |
|
|
|
Primo anno |
Anni successivi |
|
Moltiplicato il numero degli operatori di polizia impiegati * |
10.000 |
36.000 |
|
|
|
|
|
Totale . . . |
2,15 |
7,73 |
|
|
|
|
————
(*) Si è ipotizzato un utilizzo di personale in ragione di un operatore dei
ruoli non direttivi per ciascuno straniero da espellere.
Tabella 3
SPESE ANNUE DI MISSIONE PER IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA IMPIEGATO IN SERVIZIO DI SCORTA ALL’ESTERO
(in milioni di euro)
Spese per le missioni effettuate con il volo di linea
|
– Costo medio unitario della missione per operatore di polizia (diaria media 129,115 x 2 giorni) |
258,23 |
|
|
– Prezzo medio biglietto A/R |
929,62 |
|
|
|
|
|
|
Totale . . . |
1.187,25 * |
|
|
|
Primo anno |
Anni successivi |
|
Moltiplicato il numero degli operatori di polizia impiegati da 1.003.600 |
1,19 |
4,28 |
|
Spese per le missioni effettuate con vettori marittimi |
0,52 ** |
2,07 |
|
|
|
|
|
Totale . . . |
1,71 |
6,35 |
|
|
|
|
————
(*) L’importo è comprensivo delle spese per il titolo di viaggio e del trattamento
di missione, tenuto conto che i relativi importi variano sensibilmente in
ragione della distanza dall’Italia del paese di destinazione.
(**) L’importo è stato determinato forfettariamente.
Tabella 4
RIEPILOGO DELLE SPESE PER L’ANNO 2002
(in milioni di euro)
|
– Titoli di viaggio per stranieri |
4,13 |
|
– Oneri per scorte all’interno del
territorio nazionale |
2,15 |
|
– Oneri per scorte in viaggio |
1,71 |
|
|
|
|
Totale . . . |
7,99 |
|
|
|
————
—(*) Stima dell’incremento delle espulsioni con accompagnamento nei primi
mesi di applicazione delle nuove norme.
(1) > (1) Stima prudenziale tenuto conto che i bassi livelli di retribuzione risultano esenti da imposta e che, per talune figure di datore, il costo del lavoro è deducibile.
Badmaster:
Gabry
[Data ultimo
aggiornamento: 14 novembre 2001]