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Decreto
Legislativo 25/07/1998, n. 286 come modificato dal Decreto Legislativo n. 380
del 19.10.1998 e dal Decreto Legislativo n. 113 del 13 aprile 1999
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Modifica alla
normativa in materia di immigrazione e di asilo
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Titolo
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Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero
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Premesse
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IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante delega
al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo
unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere
riunite e coordinate tra loro e con le norme della citata legge 6 marzo 1998
n. 40, con le modifiche a tal fine necessarie, le disposizioni vigenti in
materia di stranieri contenute nel testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non
compatibili con le disposizioni della predetta legge n. 40 del 1998, le
disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle dell'articolo 3,
comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, compatibili con le disposizioni
della medesima legge n. 40;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 15 giugno 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni
del 22 luglio 1998 e del 24 luglio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la
solidarietà sociale, del Ministro degli affari esteri, del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il
Ministro della sanità, con il Ministro della pubblica istruzione e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
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Ambito di
applicazione
Art. 1
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1. Il presente testo unico,
in attuazione dell'articolo 10, secondo comma. della Costituzione si applica.
salvo che sia diversamente disposto. ai cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea e agli apolidi. di seguito indicati come
stranieri.
2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea. se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e
salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998 n.40.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti
concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad
apolidi. il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente
testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e
internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello
Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del
presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia
diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito
denominato regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40.
7. Prima dell'emanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 è
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale
termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.
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1. Il presente testo unico,
in attuazione dell'articolo 10, secondo comma. della Costituzione si applica.
salvo che sia diversamente disposto. ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea e agli apolidi. di seguito indicati come stranieri.
2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea. se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e
salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998 n.40.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti
concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad
apolidi. il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente
testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e
internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello
Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del
presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia
diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito
denominato regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40.
7. Prima dell'emanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 è
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale
termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.
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Diritti e doveri dello
straniero
Art. 2 c. 1
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1. Allo straniero comunque
presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i
diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto
interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto
internazionale generalmente riconosciuti.
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1. Allo straniero comunque
presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i
diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto
interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto
internazionale generalmente riconosciuti.
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Diritti in materia civile
Art. 2 c. 2
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2. Lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile
attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in
vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi
in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la
condizione di reciprocità, essa e accertata secondo i criteri e le modalità
previste dal regolamento di attuazione.
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2. Lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile
attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in
vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei
casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano
la condizione di reciprocità, essa e accertata secondo i criteri e le
modalità previste dal regolamento di attuazione.
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Trattamento e diritti dei
lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti
Art. 2 c. 3
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3. La Repubblica italiana,
in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975,
ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158 garantisce a tutti i lavoratori
stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie
parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori
italiani.
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3. La Repubblica italiana,
in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975,
ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158 garantisce a tutti i lavoratori
stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie
parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori
italiani.
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Partecipazione alla vita
pubblica
Art. 2 c. 4
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4. Lo straniero regolarmente
soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.
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4. Lo straniero regolarmente
soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.
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Trattamento e tutela dei
diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica
amministrazione
Art. 2 c. 5
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5.Allo straniero è
riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei
modi previsti dalla legge.
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5.Allo straniero è
riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei
modi previsti dalla legge.
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Traduzione delle
comunicazioni
Art. 2 c. 6
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6 Ai fini della
comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il
soggiorno e l'espulsione gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una
lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile,
nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata
dall'interessato.
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6 Ai fini della
comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il
soggiorno e l'espulsione gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una
lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile,
nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata
dall'interessato.
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Protezione diplomatica
Art. 2 c. 7 - 8
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7. La protezione diplomatica
si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto
internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla
amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della
sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere
contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò
agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità
giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale
hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento
di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese
a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad
adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà
personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei
minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di
ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a
tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non
debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo
alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano
presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto
lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state
adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo
11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i
cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per
prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.
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7. La protezione diplomatica
si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto
internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla
amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della
sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere
contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò
agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità
giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale
hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento
di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese
a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad
adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà
personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei
minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di
ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a
tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non
debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo
alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano
presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto
lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state
adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo
11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i
cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per
prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.
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Osservanza degli obblighi
Art. 2 c. 9
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9. Lo straniero presente nel
territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti
dalla normativa vigente.
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9. Lo straniero presente nel
territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti
dalla normativa vigente.
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1. È istituito
il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del
presente decreto, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato
è presieduto dal Presidente o dal vice Presidente del Consiglio dei ministri
o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed è
composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in
numero non inferiore a quattro e da un Presidente di regione o di provincia
autonoma designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle
province autonome.
3. Per l’istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito
un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell’interno, composto dai
rappresentanti dei Dipartimenti degli affari regionali, delle pari
opportunità e delle politiche comunitarie, dell’innovazione e le tecnologie,
e dei Ministeri degli affari esteri, dell’interno, della giustizia, delle attività
produttive, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e
delle politiche sociali, della difesa, dell’economia e delle finanze, della
salute, delle politiche agricole e forestali, dei beni e delle attività
culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro
per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono
essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione
interessata all’attuazione delle disposizioni del presente decreto.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli
affari esteri, con il Ministro dell’interno e con il Ministro per le
politiche comunitarie sono definite le modalità di coordinamento delle
attività del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
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Art. 2-bis. -
Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
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Politiche migratorie
Art. 3 c. 1 - 5
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1 Il Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la
Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni
nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli
immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni il
documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli
stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal Governo trasmesso
al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro
parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il
documento programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con
decreto del Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dell'Interno presenta annualmente
al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i
provvedimenti attuativi del documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato
italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione
europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie
e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di
immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di
origine. Esso indica altresì le misure di carattere economico e sociale nei
confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle
materie che non debbono essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei
flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi
pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e
l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto
delle diversità e delle identità culturali delle persone, purché non
confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento
per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.
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1 Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la
Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni
nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli
immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni il
documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli
stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal Governo trasmesso
al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro
parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il
documento programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con
decreto del Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dell'Interno presenta
annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i
provvedimenti attuativi del documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato
italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione
europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie
e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di
immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di
origine. Esso indica altresì le misure di carattere economico e sociale nei
confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle
materie che non debbono essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei
flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi
pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e
l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto
delle diversità e delle identità culturali delle persone, purché non
confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento
per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.
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4. Con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e le
competenti Commissioni parlamentari, sono definite annualmente, sulla base
dei criteri e delle altre indicazioni del documento programmatico di cui al
comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e
per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle
misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma dell'articolo
20. I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e per
lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso
di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la
determinazione delle quote e disciplinata in conformità con gli ultimi
decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nell'anno precedente.
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4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui
all’articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni
parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 31 dicembre
dell’anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei
criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto
conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea
eventualmente disposte ai sensi dell’articolo 20. Qualora se ne ravvisi la
necessità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l’anno. I visti
di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per
esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati
entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del
decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri
provvede, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote
stabilite per l’anno precedente.
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5. Nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i
comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al
perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto
impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi
riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare
riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione
sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
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5. Nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i
comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al
perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto
impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi
riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare
riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione
sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
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Consigli territoriali per
l'immigrazione
Art. 3 c. 6
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6. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare di concerto con il Ministro
dell'interno si provvede all istituzione di Consigli territoriali per
l'immigrazione in cui siano rappresentati le, competenti amministrazioni
locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni
localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi
delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.
6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali, il Ministero dell'interno espleta,
nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato, le attività di raccolta di dati a fini
statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le
pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie
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6. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare di concerto con il Ministro
dell'interno si provvede all istituzione di Consigli territoriali per
l'immigrazione in cui siano rappresentati le, competenti amministrazioni
locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni
localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi
delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.
6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali, il Ministero dell'interno espleta,
nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato, le attività di raccolta di dati a fini
statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le
pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie
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Documento programmatico
Art. 3 c. 7 - 8
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7. Nella prima applicazione
delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui
al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui
sono adottati i decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso al
Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
decreto e emanato anche in mancanza del parere.
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7. Nella prima applicazione
delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui
al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui
sono adottati i decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso al
Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
decreto e emanato anche in mancanza del parere.
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Ingresso nel territorio
dello Stato
Art 4 c. 1
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1. L'ingresso nel territorio
dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o
documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e
può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi
di frontiera appositamente istituiti.
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1. L'ingresso nel territorio
dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o
documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e
può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di
frontiera appositamente istituiti.
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Visto di ingresso
Art 4 commi 2, 3, 4, 5, 6, 7
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2. Il visto di ingresso è
rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato
di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non
superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici
accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.
Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o
consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua
a lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero
relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Il diniego del visto di
ingresso o reingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato che
deve essere comunicato all'interessato unitamente alle modalità di
impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo straniero in
possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel
territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di
frontiera.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia,
in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi
internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero
che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare
lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di
sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i
permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di
provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva
emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel
documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non potrà essere
ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia
considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o
di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione
delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi.
4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di
breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che
comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in
Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto Per soggiorni
inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi
esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o
consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali
sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.
5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione
alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di
revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad
obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi
internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla
frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale
autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli
stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del
respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di
sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
7. L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle
formalità prescritti con il regolamento di attuazione.
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2. Il visto di ingresso è
rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato
di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non
superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici
accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.
Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o
consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in
lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero
relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Il diniego del visto di
ingresso o reingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato che
deve essere comunicato all'interessato unitamente alle modalità di
impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo straniero in
possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel
territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia,
in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi
internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero
che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare
lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di
sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i
permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di
provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva
emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel
documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non potrà essere
ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia
considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o
di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione
delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi.
4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di
breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che
comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in
Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto Per soggiorni
inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi
esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o
consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali
sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.
5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione
alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di
revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad
obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi
internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla
frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale
autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli
stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del
respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di
sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
7. L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle
formalità prescritti con il regolamento di attuazione.
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Permesso di soggiorno
Art. 5 c. 1
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1. Possono soggiornare nel
territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi
dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno rilasciati a norma del presente testo unico o che siano in possesso
di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla
competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti
ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
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1. Possono soggiornare nel
territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi
dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno rilasciati, anche per la durata, a norma del presente testo unico o che siano in
possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato
dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
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Permesso di soggiorno -
Richiesta
Art. 5 c. 2 prima parte
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2. Il permesso di soggiorno
deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di
attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro
otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed e
rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni
vigenti.
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2. Il permesso di soggiorno
deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di
attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro
otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed e
rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni
vigenti.
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Permesso di soggiorno per
brevi periodi
Art. 5 c. 2 seconda parte
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Il regolamento di attuazione
può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi
per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato
e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in
case di cura , ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.
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Il regolamento di attuazione
può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi
per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato
e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in
case di cura , ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.
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Durata del permesso di
soggiorno
Art. 5 c. 3
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3. La durata del permesso di
soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal
presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro
stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o
per formazione debitamente certificata: il permesso è tuttavia rinnovabile
annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo
indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi
consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.
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3. La durata del permesso di
soggiorno non rilasciati per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal
presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) [ abrogato ]
c) superiore ad un anno, in
relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente
certificata: il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi
pluriennali;
d) [ abrogato ]
e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi
consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.
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3-bis. Il
permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della
stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5-bis. La
durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal
contratto di soggiorno e comunque non può superare:
a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva
di nove mesi;
b) in
relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la
durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
la durata di due anni.
3-ter. Allo
straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito
per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di
impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre
annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell’ultimo
dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di
ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente in
caso di abuso.
3-quater.
Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti
di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della
certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26 del
presente decreto. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore
ad un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia
il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3
dell’articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi
del comma 5 dell’articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al
Ministero dell’interno e all’INPS per l’inserimento nell’archivio previsto
dal comma 9 dell’articolo 22. Uguale comunicazione è data al Ministero
dell’interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui
all’articolo 29.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell’articolo 29,
la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni.
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Rinnovo del permesso di
soggiorno
Art. 5 c. 4
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4. Il rinnovo del permesso
di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della
provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della scadenza ed è
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio o delle
diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi
termini previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore al doppio di
quella stabilita con il rilascio iniziale.
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4. Il rinnovo
del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della
provincia in cui risiede, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi
di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla
lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed è
sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse
condizioni previste dal presente decreto. Fatti salvi i diversi termini
previsti dal presente decreto e dal regolamento di attuazione, il permesso di
soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con
rilascio iniziale.
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Permesso di soggiorno
Rifiuto
Revoca
Art. 5 c. 5 - 6
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5. Il permesso di soggiorno
o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato
rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti
richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti
di irregolarità amministrative sanabili.
6 Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì
adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi
in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi,
in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
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5. Il permesso di soggiorno
o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato
rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti
richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti
di irregolarità amministrative sanabili.
6 Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì
adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi
in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi,
in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
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Dichiarazione di cittadino
non comunitario con soggiorno in paese comunitario
Art. 5 c. 7
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7. Gli stranieri muniti del
permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno
Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono
tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei
termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della
dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila.
Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel
territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa.
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7. Gli stranieri muniti del
permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno
Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono
tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei
termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della
dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila.
Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel
territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa.
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Permesso di soggiorno, note
tecniche
Art. 5 c.8 - 9
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8. Il permesso di soggiorno,
la ricevuta di dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno di cui
all'articolo 9 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche
anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal Ministro dell'interno, in
attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il
16 dicembre 1996.
9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti
giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i
requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di
questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente
testo unico.
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8. Il permesso
di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 9 sono rilasciati
mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie
in attuazione dell’Azione comune adottata dal Consiglio dell’Unione europea
il 16 dicembre 1996, riguardante l’adozione di un modello uniforme per i
permessi di soggiorno.
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8-bis.
Chiunque redige un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una
carta di soggiorno falsi o ne altera di autentici, ovvero redige documenti
falsi o ne altera di autentici al fine di determinare il rilascio di un
permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di
soggiorno, è punito con le pene previste dall’articolo 476 codice penale. La
pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
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1. Il
contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un
prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione
europea o apolide, contiene, a pena di nullità:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro di una adeguata sistemazione
alloggiativa per il lavoratore;
b) l’impegno
al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il
rientro del lavoratore nel paese di provenienza.
2. Il
contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto
dall’articolo 22 presso lo sportello unico per l’immigrazione della provincia
nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro secondo le modalità
previste nel regolamento di attuazione.
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Art. 5-bis. -
Contratto di soggiorno per lavoro subordinato
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Facoltà ed obblighi
inerenti al soggiorno
Art. 6 c. 1
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1. Il permesso di soggiorno
rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può
essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato
per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della
sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle
quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione.
|
1. Il permesso di soggiorno
rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può
essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato
per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della
sua scadenza e previa
stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero il rilascio della
certificazione della sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26 da
parte dell’Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di
residenza, in permesso di soggiorno
per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo
3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
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Esibizione del permesso di
soggiorno
Art. 6 c. 2 - 6
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2 Fatta eccezione per i provvedimenti
riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per
quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i
documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere
esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di
licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello
straniero comunque denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro
documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno è
punito con l'arresto tino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello
straniero, questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di
attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate
ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la
disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima,
sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel
territorio dello Stato.
6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può vietare
agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque interessano
la difesa militare dello Stato. Tale divieto è comunicato agli stranieri per
mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici
avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere
allontanati per mezzo della forza pubblica.
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2 Fatta eccezione per i
provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere
temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a
pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5,
comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai
fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica
sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro
documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno è
punito con l'arresto tino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello
straniero, questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di
attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate
ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la
disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima,
sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel
territorio dello Stato.
6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può vietare
agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque interessano
la difesa militare dello Stato. Tale divieto è comunicato agli stranieri per
mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici
avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere
allontanati per mezzo della forza pubblica.
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Anagrafe
Art. 6 c. 7 - 10
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7. Le iscrizioni e
variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono
effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità
previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello
straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da
più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o
variazione l'ufficio da comunicazione alla questura territorialmente
competente.
8 Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel
territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per
territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del
proprio domicilio abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello
conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è
valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni
o dagli accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo è
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
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7. Le iscrizioni e
variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono
effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità
previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello
straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da
più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o
variazione l'ufficio da comunicazione alla questura territorialmente
competente.
8 Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel
territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per
territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del
proprio domicilio abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello
conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è
valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni
o dagli accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo è
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
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Obblighi dell'ospitante e
del datore di lavoro
Art. 7
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1. Chiunque, a qualsiasi
titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o
affine o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede
allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani,
posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta,
entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle
dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di
identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o
in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per
il quale la comunicazione è dovuta.
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1. Chiunque, a qualsiasi
titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o
affine o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede
allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani,
posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta,
entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle
dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di
identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o
in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per
il quale la comunicazione è dovuta.
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2-bis. Le
violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 154,93 a 1032,91 euro.
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Disposizioni particolari
Art. 8
|
1. Le disposizioni del
presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo
diplomatico e consolare.
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1. Le disposizioni del
presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo
diplomatico e consolare.
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Carta di soggiorno
Art. 9
|
1 Lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un
permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di
rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il
sostentamento proprio e dei familiari può richiedere al questore il rilascio
della carta di soggiorno, per sè, per il coniuge e per i figli minori
conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.
2. La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o
figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino
di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.
3 La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello straniero
non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo
380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del codice
di procedura penale, o pronunciata sentenza di condanna, anche non
definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al
rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se e stata
emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al
presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i
requisiti previsti dalla legge, è rilasciato permesso di soggiorno. Contro il
rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa
è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può:
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle
che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al
cittadino:
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica
amministrazione, salvo che sia diversamente disposto:
d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato
quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo
C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita
pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione
amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o
sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle
categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 come
sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero
dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia
applicata anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14
della legge 19 marzo 1990, n. 55.
|
1. Lo straniero regolarmente
soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un
permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi,
il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento
proprio e dei familiari può richiedere al questore il rilascio della carta di
soggiorno, per sè, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta
di soggiorno è a tempo indeterminato.
2. La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o
figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino
di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.
3 La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello straniero
non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo
380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del codice
di procedura penale, o pronunciata sentenza di condanna, anche non
definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al
rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se e stata
emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al
presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i
requisiti previsti dalla legge, è rilasciato permesso di soggiorno. Contro il
rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa
è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può:
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle
che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al
cittadino:
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica
amministrazione, salvo che sia diversamente disposto:
d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato
quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo
C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita
pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione
amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o
sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle
categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 come
sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero
dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia
applicata anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14
della legge 19 marzo 1990, n. 55.
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Respingimento
Art. 10
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1. La polizia di frontiera
respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere
i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio
dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal
questore nei confronti degli stranieri:
a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di
frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente
ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei
documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma
del presente articolo è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a
ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il
documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6,
non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che
disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di
rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi
umanitari.
5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i
valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità
di pubblica sicurezza.
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1. La polizia di frontiera
respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere
i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio
dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal
questore nei confronti degli stranieri:
a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di
frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente
ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei
documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma
del presente articolo è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a
ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il
documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6,
non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che
disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di
rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi
umanitari.
5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i
valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità
di pubblica sicurezza.
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Potenziamento e
coordinamento dei controlli di frontiera
Art. 11 c. 1 - 5
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1 Il Ministro dell'interno e
il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi
per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione
delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza,
nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi di livello
extranazionale previsti dagli accordi oconvenzioni internazionali in vigore e
delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
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1 Il Ministro dell'interno e
il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi
per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione
delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza,
nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi di livello
extranazionale previsti dagli accordi oconvenzioni internazionali in vigore e
delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
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1-bis. Il
Ministro dell’interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per
l’ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il
coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre
italiana. Il Ministro dell’interno promuove altresì apposite misure di
coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli
sull’immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli
sull’immigrazione ai sensi dell’Accordo di Schengen, ratificato ai sensi
della legge 30 settembre 1993, n. 388.
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2 Delle parti di piano che
riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è data
comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno,
i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi
delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure
occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza
marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province
interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di
frontiera, nonché le autorità marittime e militari ed i responsabili degli
organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale,
eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive
emanate in materia.
4. Il Ministero
degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative
occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento
degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per
migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e
per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione
clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la
cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili
ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità
funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se
si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre
amministrazioni, con il Ministro competente.
5. Per le
finalità di cui al comma 4, il Ministro dell'interno predispone uno o più
programmi pluriennali di interventi straordinari per l'acquisizione degli
impianti e mezzi tecnici e logistici necessari, per acquistare o ripristinare
i beni mobili e le apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti ai Paesi
interessati, ovvero per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si
tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre amministrazioni, i
programmi sono adottati di concerto con il Ministro competente.
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2 Delle parti di piano che
riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è data
comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro
dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti
dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono
le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della
vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province
interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di
frontiera, nonché le autorità marittime e militari ed i responsabili degli
organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in
materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno
promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al
fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei
documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei
provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca
collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo,
le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito
alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature
specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e
finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di
beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni,
con il Ministro competente.
5. Per le finalità di cui al comma 4, il Ministro dell'interno predispone uno
o più programmi pluriennali di interventi straordinari per l'acquisizione
degli impianti e mezzi tecnici e logistici necessari, per acquistare o
ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in sostituzione di quelli
ceduti ai Paesi interessati, ovvero per fornire l'assistenza e altri servizi
accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre
amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto con il Ministro
competente.
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Art. 11 c. 1 - 5
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6. Presso i
valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire
informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di
asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre
mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno
della zona di transito.
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6. Presso i valichi di
frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire
informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di
asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre
mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno
della zona di transito.
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Disposizioni contro le
immigrazioni clandestine
Art. 12
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Disposizioni contro le
immigrazioni clandestine
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività
dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in
violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
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Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività
dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato ovvero l’ingresso degli stranieri,
presenti illegalmente in Italia, nel territorio di un altro Stato in violazione delle disposizioni del presente testo
unico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire
trenta milioni.
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2. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le
attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei
confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel
territorio dello Stato.
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2. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le
attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti
degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio
dello Stato.
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3. Se il fatto di cui al
comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra
loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui
il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto
internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da
quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero
di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se
il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda
l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne
lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della
multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui e stato favorito
l'ingresso in violazione del presente testo unico.
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3. Chiunque
compia attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio
dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto al fine di
lucro o in concorso con due o più persone utilizzando servizi di trasporto
internazionale o documenti contraffatti, ovvero quando il fatto riguarda
l’ingresso di cinque o più persone, è punito con la pena della reclusione da
quattro a dodici anni e la multa di 15.493,71 euro per ogni straniero di cui
è stato favorito l’ingresso in violazione del presente decreto.
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3-bis.
Chiunque compia attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel
territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto
al fine del reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione, è punito con la reclusione da cinque a quindici
anni e con la multa di 25.822,84 euro per ogni straniero di cui è stato
favorito l’ingresso in violazione delle norme del presente decreto.
3-ter. Alle
persone condannate per i fatti di cui ai commi 3 e 3-bis si applicano le
disposizioni dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
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4. Nei casi
previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza ed è disposta
la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi
si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie
speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto
dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività
punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel
territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito
con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta
milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che io
straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso
nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto
di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno
solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque
milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi e
disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,
autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana
inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto
utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981,
n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle
immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui
all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono
procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose
trasportare, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in
relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati
motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti
dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto
processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al
procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo
convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni,
con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del
codice di procedura penale.
8. I beni sequestrati nel
corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei
reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria
procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali,
agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di
polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per
finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi
di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.
8-bis. I beni acquisiti
dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono, a
richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano
avuto l'uso ai sensi del comma 8, ovvero alienati. I mezzi di trasporto che
non sono assegnati o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, non
possono essere alienati e sono distrutti. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione
dei beni confiscati..
9. Le somme di denaro
confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente
articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei
beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di
prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale
mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza
tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine,
le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica
"Sicurezza pubblica".
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4. Nei casi previsti dai
commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca
del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di
applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si
procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie
speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto
dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività
punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel
territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è
punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire
trenta milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che io
straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso
nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto
di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno
solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque
milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi e
disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,
autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana
inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto
utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981,
n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle
immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui
all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono
procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose
trasportare, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in
relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati
motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti
dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto
processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al
procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo
convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni,
con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del
codice di procedura penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla
prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono
affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo
che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano
richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello
Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione
civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in
alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo
100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
8-bis. I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di
confisca, sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti
all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8, ovvero alienati. I
mezzi di trasporto che non sono assegnati o trasferiti per le finalità di cui
al comma 8, non possono essere alienati e sono distrutti. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e
destinazione dei beni confiscati..
9. Le somme di denaro
confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente
articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei
beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di
prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale
mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza
tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine,
le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica
"Sicurezza pubblica".
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9-bis. La nave
italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale, o nella
zona contigua, una nave, che si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita
o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad
ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento
della nave in un traffico di migranti, sequestrarla, conducendo la stessa in
un porto dello Stato.
9-ter. I
poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle
acque territoriali, da parte delle navi da guerra nei limiti consentiti dalla
legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se
la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato.
9-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter si applicano, in
quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.
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Espulsione amministrativa
Art. 13 c. 1 - 7
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1 Per motivi di ordine
pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre
l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato,
dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di
frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10:
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il
permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso
da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o
annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato
chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3
agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575
come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
|
1 Per motivi di ordine
pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre
l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato,
dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di
frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10:
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il
permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso
da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o
annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato
chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3
agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575
come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
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3. L'espulsione è disposta
in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero è sottoposto a
procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta salvo che
sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in
flagranza, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo
che applichi una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del
codice di procedura penale. Se tale misura non è applicata o è cessata, il
questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.
|
3.
L’espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente
esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte
dell’interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e
non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di
eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta all’autorità giudiziaria, che
può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione all’accertamento della responsabilità di persone concorrenti nei
reati o imputate in procedimenti per reati connessi, e all’interesse della
persona offesa. In tal caso l’esecuzione del provvedimento è sospesa fino a
quando l’autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze
processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all’espulsione con
le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora
l’autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla richiesta. In
attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può
adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza
temporaneo, ai sensi dell’articolo 14.
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3-bis. Nel
caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta
all’atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia
cautelare in carcere ai sensi dell’articolo 391, comma 5, del codice di
procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta
può essere negato ai sensi del comma 3.
3-ter. Le
disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a
procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per
qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei
suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o
dichiara l’estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all’esecuzione dell’espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato
al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita
la prova dell’avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il
provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a
procedere. E’ sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
comma dell’articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di
cui ai commi 13 e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio
dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata
superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale
si era proceduto nei suoi confronti, si applica l’articolo 345 del codice di
procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei
termini di durata massima della custodia cautelare, quest’ultima è
ripristinata a norma dell’articolo 307 del codice di procedura penale.
3-sexies. Il nullaosta all’espulsione non può essere concesso qualora si
proceda per uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera
a), del codice di procedura penale, nonchè dall’articolo 12 del presente
decreto.
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4. L'espulsione è eseguita
dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,
quando lo straniero:
a) è espulso ai sensi del comma 1 o si è trattenuto indebitamente nel
territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione:
b) è espulso ai sensi del comma 2, lett. c), e il prefetto rilevi, sulla base
delle circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si
sottragga all'esecuzione del provvedimento.
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4.
L’espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera
a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.
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5. Si procede altresì
all'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello
straniero espulso ai sensi del comma 2, lettera a), qualora quest'ultimo sia
privo di valido documento attestante la sua identità e nazionalità e il
prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo
inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo
straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
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5. Nei
confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato
quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta
giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l’espulsione contiene
l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
quindici giorni. Il questore dispone l’accompagnamento immediato alla
frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo
che quest’ultimo si sottragga all’esecuzione del provvedimento.
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6. Negli altri casi,
l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato
entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni per il
viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera. Quando
l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore può
adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1, qualora il prefetto
rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento
sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che
quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento..
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6. [ abrogato
]
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7. Il decreto di espulsione
e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto
concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati
all'interessato unitamente all indicazione delle modalità di impugnazione e
ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia
possibile, in lingua francese, inglese o spagnola
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7. Il decreto di espulsione
e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto
concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati
all'interessato unitamente all indicazione delle modalità di impugnazione e
ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia
possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
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8. Avverso il decreto di
espulsione può essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque
giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine è di
trenta giorni qualora l'espulsione sia eseguita con accompagnamento
immediato.
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8. Avverso il
decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al
tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l’autorità che
ha disposto l’espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del
provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica
accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in
ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso
di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è
presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare
italiana nel paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte
della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze
diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l’autenticità e ne
curano l’inoltro all’autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso
all’assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito
di procura speciale rilasciata avanti all’autorità consolare. Lo straniero è
altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice
nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonchè ove
necessario, da un interprete.
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9. Il ricorso, a
cui deve essere allegato il provvedimento impugnato, è presentato al pretore
del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Nei casi di
espulsione con accompagnamento immediato, sempreché sia disposta la misura di
cui al comma 1 dell'articolo 14, provvede il pretore competente per la convalida
di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico
provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di
deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile.
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9. [ abrogato
]
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10. Il ricorso di cui ai
commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di
espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere presentato
anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana
nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento: in tali casi, il ricorso può essere sottoscritto anche
personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze
diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticità e ne
curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è
assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei
soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete.
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10. [ abrogato
]
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Ricorso
Art. 13 c. 11 - 12
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11. Contro il decreto di
espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è
rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile,
allo Stato di provenienza.
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11. Contro il decreto di
espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è
rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile,
allo Stato di provenienza.
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Rientro a seguito di
espulsione
Art. 13 c. 13- 14
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13. Lo straniero espulso non
può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione
del Ministro dell'interno; in caso di trasgressione, è punito con l'arresto
da due mesi a sei mesi ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato.
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13. Lo
straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una
speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. In caso di trasgressione
lo straniero è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente
espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a
quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato
per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul
territorio nazionale.
13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis è sempre consentito l’arresto
in flagranza dell’autore del fatto e, nell’ipotesi di cui al comma 13-bis, è
consentito il fermo. In ogni caso contro l’autore del fatto si procede con
rito direttissimo.
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14. Il divieto di cui al
comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo che il pretore o il
tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul
ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un
periodo non inferiore a tre anni sulla base di motivi legittimi addotti
dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato
sul territorio dello Stato.
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14. Salvo che
sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo
di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più
breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della
complessiva condotta tenuta dall’interessato nel periodo di permanenza in
Italia.
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Espulsione - Entrata in
Italia prima del 27.03.1999
Art. 13 c. 15 - 16
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15. Le disposizioni di cui
al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di
elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della
data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il
questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4
miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno
1998.
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15. Le disposizioni di cui
al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di
elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della
data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il
questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4
miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno
1998.
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Partecipazione
dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio
Art. 13-bis
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1. Se il ricorso
di cui all'articolo 13 è tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza
in camera di consiglio con decreto steso in calce al ricorso. Il ricorso
presentato fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il
provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria,
all'autorità che ha emesso il provvedimento.
2. L'autorità che ha emesso
il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di
funzionari appositamente delegati. La stessa facoltà può essere esercitata
nel procedimento di cui all'articolo 14, comma 4.
3. Gli atti del procedimento
e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
4. La decisione non è
reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione.
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1. Se il ricorso di cui
all'articolo 13 è tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza in
camera di consiglio con decreto steso in calce al ricorso. Il ricorso
presentato fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il
provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria,
all'autorità che ha emesso il provvedimento.
2. L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio
personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa
facoltà può essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma
4.
3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e
imposta.
4. La decisione non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione.
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Esecuzione
dell'espulsione
Art. 14
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1. Quando non è possibile
eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla
frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello
straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o
nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per
l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore
dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente
necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino,
tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.
2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la
necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto
previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di
corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti
al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione
del provvedimento.
4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 13
ed al presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di
cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito
l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia
convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine la convalida
può essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il
provvedimento di espulsione.
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1. Quando non è possibile
eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla
frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello
straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o
nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per
l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore
dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario
presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli
individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la
necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto
previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di
corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti
al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione
del provvedimento.
4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 13
ed al presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di
cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito
l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia
convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine la convalida
può essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il
provvedimento di espulsione.
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5. La convalida comporta la
permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni. Su
richiesta del questore, il pretore può prorogare il termine sino a un massimo
di ulteriori dieci giorni, qualora sia imminente l'eliminazione
dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale
termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena è
possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore.
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5. La
convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi
trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità,
ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà,
il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori
trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione o
il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.
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5-bis. Quando
non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di
permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza
aver eseguito l’espulsione o il respingimento, il questore ordina allo
straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio
dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del
comma 5-bis, è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si
procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica.
5-quater. Lo straniero, nuovamente espulso ai sensi del comma 5-ter, che si
trattiene senza giustificato motivo nel territorio dello Stato, è punito con
la reclusione da uno a quattro anni.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio
l’arresto dell’autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine
di assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore può disporre i
provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo.
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6. Contro i decreti di
convalida e di proroga di cui al comma 5, è proponibile ricorso per
cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di
vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e
provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga
violata.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono
essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o
con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per
stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in
materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti
occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche
mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti
locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre
installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe
alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono
adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.
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6. Contro i decreti di
convalida e di proroga di cui al comma 5, è proponibile ricorso per
cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di
vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e
provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga
violata.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono
essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o
con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per
stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in
materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti
occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche
mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti
locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre
installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe
alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono
adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese
occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.
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Espulsione a titolo di
misura di sicurezza
Art. 15
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1. Fuori dei casi previsti
dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che
sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.
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1. Fuori dei casi previsti
dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che
sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.
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Espulsione a titolo di
sanzione sostitutiva della detenzione
Art. 16
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1. Il giudice, nel
pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni
indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena
detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per
ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163
del codice penale nè le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1,
del presente testo unico, può sostituire la medesima pena con la misura
dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione è eseguita dal questore anche se la sentenza non è
irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4
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1. Il giudice,
nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
nell’applicare la pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere
irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le
condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi
dell’articolo 163 del codice penale nè le cause ostative indicate
nell’articolo 14, comma 1, del presente decreto, può sostituire la medesima
pena con la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.
2.
L’espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza
non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4.
3. L’espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la
condanna riguardi uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente decreto, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dall’articolo 13, comma 14,
la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in
taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, che deve scontare
una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta
l’espulsione. Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda
uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice
di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto.
6. Competente a disporre l’espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di
sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le
informazioni degli organi di polizia sull’identità e sulla nazionalità dello
straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il
termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di
sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
7. L’esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 5 è sospesa fino
alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale
di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non
siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L’espulsione è
eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero
con la modalità dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.
8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall’esecuzione
dell’espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato
illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione
è ripristinato e riprende l’esecuzione della pena.
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Art. 16. -
Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione
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Diritto di difesa
Art.17
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1. Lo straniero sottoposto a
procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo
strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine
di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria
la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il
tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata
richiesta dell'imputato o del difensore.
|
1. Lo straniero sottoposto a
procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo
strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine
di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria
la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il
tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata
richiesta dell'imputato o del difensore.
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Soggiorno per motivi di
protezione sociale
Art. 18
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1. Quando, nel corso di
operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei
delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di
quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel
corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali,
siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti
di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per
effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione
dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle
indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del
Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità,
rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di
sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e
di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore
gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con
particolare riferimento alla gravita ed attualità del pericolo ed alla
rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto
dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei
responsabili dei delitti indicati nello stesso comma Le modalità di
partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono
comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti
per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da
quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per
l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono
individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di
favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la
durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior
periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di
interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello
stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di
competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal
questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno
giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso
ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di
collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti
minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno,
l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può
essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto
medesimo o, se questo e a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per
tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di
studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì
rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su
proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza
presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato
l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la
minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di
assistenza e integrazione sociale.
7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire a miliardi per
l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998
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1. Quando, nel corso di
operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei
delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di
quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel
corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali,
siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti
di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per
effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione
dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle
indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del
Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa
autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo
straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti
dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza
ed integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore
gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con
particolare riferimento alla gravita ed attualità del pericolo ed alla
rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto
dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei
responsabili dei delitti indicati nello stesso comma Le modalità di partecipazione
al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al
Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti
per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da
quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per
l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono
individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di
favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la
durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior
periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di
interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello
stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di
competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal
questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno
giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso
ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di
collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti
minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno,
l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può
essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto
medesimo o, se questo e a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per
tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di
studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì
rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su
proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza
presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato
l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la
minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di
assistenza e integrazione sociale.
7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire a miliardi per
l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998
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Divieti di espulsione e di
respingimento
Art.19
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1. In nessun caso può
disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero
possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di
lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche di condizioni
personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro
Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo
13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il
genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto
dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il
coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita
del figlio cui provvedono.
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1. In nessun caso può
disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero
possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di
lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche di condizioni
personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro
Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo
13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il
genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto
dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il
coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita
del figlio cui provvedono.
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Misure straordinarie di
accoglienza per eventi eccezionali
Art. 20
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1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli
affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri
Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le
misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni
del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di
conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi
non appartenenti all'Unione Europea.
7. Il Presidente dei Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato
riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.
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1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli
affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri
eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le
misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni
del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di
conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi
non appartenenti all'Unione Europea.
7. Il Presidente dei Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato
riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.
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Determinazione dei flussi
di ingresso
Art. 21 c. 1 - 4
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1. L'ingresso nel territorio
dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro
autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti
di cui all'articolo 3, comma 4. Con tali decreti sono altresì assegnate in
via preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti all'Unione
europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi
d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese
possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro
stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle
politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.
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1. L'ingresso nel territorio
dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro
autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti
di cui all'articolo 3, comma 4. Con tali decreti sono altresì assegnate in
via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per
parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di
ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, nonché agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i
quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'interno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia
concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e
delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere
definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le
corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato
del lavoro dei paesi di provenienza.
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2. Le intese o accordi
bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la
utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di
lavoratori per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo;
al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di
provenienza.
3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro.
4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo
articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione
a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri
non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.
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2. Le intese o accordi
bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la
utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di
lavoratori per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo;
al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di
provenienza.
3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro.
4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo
articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione
a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri
non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.
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4-bis. Il
decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in
base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per
bacini provinciali d’utenza, elaborati dall’anagrafe informatizzata,
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al
comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di
collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio.
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Accordi bilaterali per
ingresso per lavoro subordinato
Art. 21 c. 5 - 8
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5. Le intese o accordi
bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che
intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche
stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime
intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri
requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono
inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo
inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il
Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, può predisporre progetti integrati per il reinserimento
di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le
condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di
provenienza, ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che
richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.
7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di un'anagrafe
annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato
dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalità di collegamento con
l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.) e con le questure.
8. L'onere derivante dal presente articolo e valutato in lire 350 milioni
annui a decorrere dall'anno 1998.
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5. Le intese o accordi
bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che
intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche
stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime
intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri
requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono
inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltro
agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il
Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, può predisporre progetti integrati per il reinserimento
di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le
condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di
provenienza, ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che
richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.
7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di un'anagrafe
annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato
dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalità di collegamento con
l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.) e con le questure.
8. L'onere derivante dal presente articolo e valutato in lire 350 milioni
annui a decorrere dall'anno 1998.
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Art. 22 Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato
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1. Il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare
all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
competente per territorio apposita richiesta nominativa di autorizzazione al
lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, può richiedere l'autorizzazione al lavoro di una o più
persone iscritte nelle liste di cui all'art. 21, comma 5, selezionate secondo
criteri definiti nel regolamento di attuazione.
2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di
lavoro deve esibire idonea documentazione indicante le modalità della
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.
3. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e
qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21,
previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero,
che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi
nazionali di lavoro applicabili.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio periferico fornisce mensilmente al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo delle
autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nei
decreti di cui all'articolo 3, comma 4, precisando quelle relative agli Stati
non appartenenti all'Unione europea con quote riservate.
5. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non
oltre sei mesi dalla data del rilascio.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia
per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del
visto rilasciato dai consolato italiano presso lo Stato di origine o di
stabile residenza del lavoratore previa esibizione dell'autorizzazione al
lavoro, corredata dal nulla osta provvisorio della questura competente.
7. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le
informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è
concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per
l'accesso al lavoro; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute,
costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari",
da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avverrà sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le
Amministrazioni interessate.
8. Il datore di lavoro deve altresì esibire all'ufficio periferico del
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per territorio
copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero.
9. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il
lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del
permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per
dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di
residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti
di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non
inferiore ad un anno. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di
comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, anche ai fini
dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con
priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
10. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori
stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo,
ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con
l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire
sei milioni.
11. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25,
comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i
diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne
indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità. I lavoratori
extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino
il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la
materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei
contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza
obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.
12. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di
cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947,
n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori
extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.
13. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il
riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero: in
assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e
modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore
extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a
tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio
della Repubblica.
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1. In ogni
provincia è istituito presso la prefettura, ufficio territoriale di Governo,
uno sportello unico per l’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento
relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo
determinato ed indeterminato.
2. Il datore
di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che
intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero deve
presentare allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di
residenza:
a) richiesta
nominativa di nullaosta al lavoro;
b) idonea
documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il
lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative
condizioni, comprensiva dell’impegno al pagamento da parte dello stesso
datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel paese di
provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il
rapporto di lavoro.
3. Nei casi in
cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano
o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando
la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nullaosta al
lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all’articolo 21,
comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
4. Lo
sportello unico per l’immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e
3 al centro per l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza,
domicilio o sede legale. Il centro per l’impiego provvede a diffondere le
offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su
sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed attiva, gli eventuali interventi
previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte
di lavoratore nazionale o comunitario, il centro trasmette all’ufficio
territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande
acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia
decorso senza che il centro per l’impiego abbia fornito riscontro, lo
sportello unico procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per l’immigrazione, nel complessivo termine massimo di
quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano
state rispettate le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro
applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il
nullaosta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi
determinati a norma dell’articolo 3, comma 4, e dell’articolo 21, e, a
richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il
codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il
nullaosta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a
sei mesi dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del paese di residenza o di origine dello straniero
provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso
con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per
l’immigrazione. Entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero si reca presso
lo sportello unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nullaosta per la
firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato ed, a cura di
quest’ultima, trasmesso in copia all’autorità consolare competente ed al
centro per l’impiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per
l’immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo
straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 516,46 a 2582,28 euro.
Per l’accertamento e l’irrogazione della sanzione è competente il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall’articolo 23, ai fini dell’ingresso in Italia
per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del
visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di
stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all’INPS, tramite collegamenti telematici, le
informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è
concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per
l’accesso al lavoro e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti
i familiari ai sensi degli articoli 28 e seguenti; l’INPS, sulla base delle
informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo
scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le
amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via
telematica, a cura delle questure, all’ufficio finanziario competente che
provvede all’attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l’immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali il numero ed il tipo di nullaosta rilasciati secondo
le classificazioni adottate nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del
permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari
legalmente residenti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di
soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per
dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di
residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti
di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore
a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di
comunicazione ai centri per l’impiego, anche ai fini dell’iscrizione del
lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a
nuovi lavoratori extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori
stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo,
ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con
l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 2582,28 euro per ogni
lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall’articolo 25,
comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i
diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne
indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di
cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori
extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il
riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all’estero; in
assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della politiche
sociali, sentita la commissione centrale per l’impiego, dispone condizioni e
modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore
extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente decreto, a
tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio
della Repubblica.
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Art. 22. -
Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato
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Prestazione di garanzia
per l'accesso al lavoro
Art. 23
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Prestazione di garanzia per
l'accesso al lavoro
1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda
farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento
nel mercato del lavoro, deve presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione
dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa,
alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione
all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il
richiedente deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero
alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria
per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene
concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle
quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del
documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata
entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente
di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di
soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.
2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1, le regioni, gli
enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le
associazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da
almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi
individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro per la
solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e
della previdenza sociale. Lo stesso regolamento può prevedere la formazione e
le modalità di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a
prestare la suddetta garanzia.
3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le
modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in
particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare
in un anno.
4 Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di
cui all articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da
detti decreti, i visti d'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono
rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero e
iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione. Il
regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui
al presente comma.
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1. Nell’ambito
di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province
autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e realizzati anche in
collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali,
organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro, nonchè
organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori
stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del paese,
enti ed associazioni operanti nel settore dell’immigrazione da almeno tre
anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione
professionale nei paesi di origine.
2. L’attività
di cui al comma 1 è finalizzata:
a)
all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano
all’interno dello Stato;
b)
all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano
all’interno dei paesi di origine;
c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei
paesi di origine.
3. Gli
stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono
preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini
della chiamata al lavoro di cui all’articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le
modalità previste nel regolamento di attuazione del presente decreto.
4. Il
regolamento di attuazione del presente decreto prevede agevolazioni di
impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di
cui al comma 1.
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Art. 23 Titoli di prelazione
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Lavoro stagionale
Art 24
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1 Il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni
di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia
un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero
devono presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa.
Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza
diretta dello straniero, la richiesta può essere effettuata nei confronti di
una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
2. L ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
rilascia l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato,
entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta del
datore di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale può avere la validità minima di
venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che richiedono
tale estensione, corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto,
anche con riferimento a gruppi di lavori di più breve periodo da svolgersi
presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale,
ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia
rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto
di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di
lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano
mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può inoltre
convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di
soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora
se ne verifichino le condizioni.
5. Le Commissioni regionali per l'impiego possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali,
apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai
posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il
trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto
per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di
lavoro della manodopera, nonchè eventuali incentivi diretti o indiretti per
favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari
relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di
carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per
lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato e
punito ai sensi dell'articolo 22, comma 10.
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1. Il datore
di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le
associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale
con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico
per l’immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell’articolo 22.
Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza
diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste
dall’articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per
l’impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l’eventuale
disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l’impiego
stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22,
comma 3.
2. Lo
sportello unico per l’immigrazione, rilascia comunque l’autorizzazione nel
rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di
ricezione dalla richiesta del datore di lavoro.
3. L’autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un
massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale
richiesto, anche con riferimento all’accorpamento di gruppi di lavori di più
breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla
scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini
del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia
per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per
lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all’articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali,
apposite convenzioni dirette a favorire l’accesso dei lavoratori stranieri ai
posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento
economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i
lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro
della manodopera, nonchè eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire
l’attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative
all’accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di
carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per
lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
è punito ai sensi dell’articolo 22, comma 12.
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Art. 24. -
Lavoro stagionale
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Previdenza e assistenza
per i lavoratori stagionali
Art. 25
|
1. In considerazione della
durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le
seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme
vigenti nei settori di attività:
a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti:
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternità.
2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per
l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è
tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un
contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle
condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono
destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei
lavoratori di cui all'articolo 45.
3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i
requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.
4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli
oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.
5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni
dell'articolo 22, comma 11, concernenti il trasferimento degli stessi
all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore,
ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da
convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano
il territorio dello Stato. E' fatta salva la possibilità di ricostruzione
della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.
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1. In considerazione della
durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le
seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme
vigenti nei settori di attività:
a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti:
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternità.
2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per
l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è
tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un
contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle
condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono
destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei
lavoratori di cui all'articolo 45.
3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i
requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.
4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli
oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività
lavorativa.
5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni
dell'articolo 22, comma 11, concernenti il trasferimento degli stessi
all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore,
ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da
convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano
il territorio dello Stato. E' fatta salva la possibilità di ricostruzione
della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.
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Ingresso e soggiorno per
lavoro autonomo
Art.26
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1. L'ingresso in Italia dei
lavoratori stranieri non appartenenti all Unione europea che intendono
esercitare nel territorio dello Stato un attività non occasionale di lavoro
autonomo può essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attività
non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale,
professionale artigianale o commerciale, ovvero costituire società di
capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve altresì dimostrare
di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende
intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla
legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove
richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in
possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a
tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi ai rilascio
dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività
che lo straniero intende svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare
di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo,
proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto
dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria o di
corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi
internazionali in vigore per l'Italia.
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1. L'ingresso in Italia dei
lavoratori stranieri non appartenenti all Unione europea che intendono
esercitare nel territorio dello Stato un attività non occasionale di lavoro
autonomo può essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attività
non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività
industriale, professionale artigianale o commerciale, ovvero costituire
società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve altresì
dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che
intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti
dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove
richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in
possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a
tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi ai rilascio
dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività
che lo straniero intende svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare
di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo,
proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto
dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria o di
corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi
internazionali in vigore per l'Italia.
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5. La rappresentanza
diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal
presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari
esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente
in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia,
rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione
dell'attività cui il visto si riferisce nei limiti numerici stabiliti a norma
dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21.
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5. La rappresentanza
diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal
presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari
esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente
in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia,
rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione
dell'attività cui il visto si riferisce nei limiti numerici stabiliti a norma
dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21.
La
rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la
certificazione dell’esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai
fini degli adempimenti previsti dall’articolo 5, comma 3-ter, per la
concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
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6. Le procedure di cui al
comma 5 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di
attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato
entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni
dalla data del rilascio.
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6. Le procedure di cui al
comma 5 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di
attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato
entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni
dalla data del rilascio.
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7-bis. La
condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle
disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di
autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del
permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo
con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
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Ingresso per lavoro in
casi particolari
Art. 27
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1. Al di fuori degli
ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito
delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione
disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle
autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno
per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori
stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o
filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che
abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi
principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro
dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un
incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università,
istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia:
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno
un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o
di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si
trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro
domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione
professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di
lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del
lavoro subordinato:
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel
territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del
datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo
limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o
funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel
regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone
fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi
direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero
presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in
Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni
oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o
giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede
all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 dei codice civile
e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e
comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali,
concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di
intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da
imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici,
nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività
sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della
legge 23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti
regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da
emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per
l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale
nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono
persone collocate "alla pari''.
2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori
extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei
datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale
per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche
che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta
provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione
è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale
da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore
extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari
autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di
assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di
spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dal presente comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della
cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.
4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per
l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore
relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle
dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto
internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti
all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste
negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
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1. Al di fuori degli
ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito
delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione
disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle
autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno
per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori
stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o
filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che
abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi
principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro
dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un
incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università,
istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia:
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno
un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o
di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si
trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro
domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione
professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di
lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del
lavoro subordinato:
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel
territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del
datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo
limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o
funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel
regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone
fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi
direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero
presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in
Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni
oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o
giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede
all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 dei codice civile
e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e
comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici
o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di
intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da
imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici,
nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività
sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della
legge 23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e
dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o
periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per
l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale
nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono
persone collocate "alla pari''.
2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori
extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei
datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale
per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche
che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta
provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione
è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale
da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore
extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari
autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di
assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di
spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dal presente comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della
cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.
4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per
l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore
relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle
dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto
internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti
all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste
negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
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5-bis. Con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell’interno
e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo
annuale d’ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a
titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le
federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con
delibera da sottoporre all’approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa
delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento
per ogni stagione agonistica.
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Diritto all'unità
familiare
Art. 28
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1. Il diritto a mantenere o
a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è
riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli
stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata
non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro
autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro
dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni dei decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più
favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a
dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve
essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore
interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3,
comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
|
1. Il diritto a mantenere o
a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è
riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli
stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata
non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro
autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro
dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni dei decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più
favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a
dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve
essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore
interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3,
comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
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Ricongiungimento
familiare
Art. 29
|
1. Lo straniero può chiedere
il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non
coniugati ovvero legalmente separati a condizione che l'altro genitore,
qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) genitori a carico;
d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro, secondo la
legislazione italiana.
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1. Lo straniero può chiedere
il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non
coniugati ovvero legalmente separati a condizione che l'altro genitore,
qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) genitori a carico qualora non abbiano altri figli
d) [ abrogato
]
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2. Ai fini del
ricongiungimento si considerano minori i figli di età interiore a 18 anni. I
minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il
ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge
regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero,
nel caso di un figlio di età interiore agli anni 14 al seguito di uno dei
genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore
effettivamente dimorerà;
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo
annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo
familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più
familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del
reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di
soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a
contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non
occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i
quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i
requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, è consentito
l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari
con i quali e possibile attuare il ricongiungimento.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso,
per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia,
del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il
possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al
comma 3.
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2. Ai fini del
ricongiungimento si considerano minori i figli di età interiore a 18 anni. I
minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il
ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge
regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero,
nel caso di un figlio di età interiore agli anni 14 al seguito di uno dei
genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore
effettivamente dimorerà;
b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo
annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo
familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più
familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del
reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di
soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a
contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non
occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i
quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i
requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, è consentito
l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con
i quali e possibile attuare il ricongiungimento.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso,
per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia,
del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il
possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al
comma 3.
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7. La domanda di nulla osta
al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione, è
presentata alla questura del luogo di dimora del richiedente, la quale ne
rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente
incaricato del ricevimento. Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti
di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un
provvedimento di diniego del nulla osta.
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7. La domanda
di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta
documentazione, è presentata allo sportello unico per l’immigrazione presso
la prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per il luogo di
dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro
datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L’ufficio,
verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente,
l’esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il
provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
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8. Trascorsi novanta giorni
dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di
ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane,
dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da
cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione.
|
8. Trascorsi
novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l’interessato può ottenere il
visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo
sportello unico per l’immigrazione, da cui risulti la data di presentazione
della domanda e della relativa documentazione.
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9. Le rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al
seguito nei casi previsti dal comma 5.
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9. Le
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto
di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.
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Permesso di soggiorno per
motivi familiari
Art.30
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1. Fatti salvi i casi di
rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per
motivi familiari è rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per
ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del
proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di
ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno
che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini
italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato
membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero
regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è
convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può
essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno
originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un
rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da
parte del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in
Italia, In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è
rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno,
a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà
genitoriale secondo la legge italiana.
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1. Fatti salvi i casi di
rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per
motivi familiari è rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per
ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del
proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di
ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno
che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini
italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei
requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato
membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero
regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è
convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può
essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno
originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un
rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte
del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in
Italia, In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è
rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno,
a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà
genitoriale secondo la legge italiana.
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1-bis. Il
permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è
immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita
l’effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole.
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2. Il permesso di soggiorno
per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali,
l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione
nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo,
fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del
permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per
il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed è rinnovabile insieme con
quest'ultimo.
4 Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o
di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare della
carta di soggiorno di cui all'articolo 9, è rilasciata una carta di
soggiorno.
5. In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il
figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo
anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per
lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti
minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del
permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri
provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità
familiare, l'interessato può presentare ricorso al pretore del luogo in cui
risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che
accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del
nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di
registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del
presente comma è valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno
1998.
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2. Il permesso di soggiorno
per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali,
l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione
nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo,
fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del
permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per
il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed è rinnovabile insieme con
quest'ultimo.
4 Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o
di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con straniero titolare della
carta di soggiorno di cui all'articolo 9, è rilasciata una carta di
soggiorno.
5. In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il
figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del
diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in
permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i
requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del
permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri
provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità
familiare, l'interessato può presentare ricorso al pretore del luogo in cui
risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che
accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del
nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di
registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del
presente comma è valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno
1998.
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Disposizioni a favore dei
minori
Art. 31
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1. Il figlio minore dello
straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i
genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la
condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più
favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite
di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4
maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di
soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica
di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e temporanea
dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il
rinnovo dell'iscrizione.
2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello
straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi
familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di
soggiorno.
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo
sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del
minore che si trova nei territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la
permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in
deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è
revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il
rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del
minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla
rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di
rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta
l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, su richiesta
dei questore, dal Tribunale per i minorenni.
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1. Il figlio minore dello
straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i
genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la
condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più
favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite
di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4
maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di
soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica
di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e temporanea
dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il
rinnovo dell'iscrizione.
2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello
straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi
familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di
soggiorno.
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo
sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del
minore che si trova nei territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la
permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in
deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è
revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il
rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del
minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla
rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di
rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta
l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, su richiesta
dei questore, dal Tribunale per i minorenni.
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Disposizioni concernenti
minori affidati al compimento della maggiore età
Art. 32
|
1 Al compimento della
maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le
disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque
affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184, può
essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al
lavoro, di lavoro subordinato o autonomo per esigenze sanitarie o di cura. Il
permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei
requisiti di cui all'articolo 23.
|
1 Al compimento della
maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le
disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque
affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184, può
essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al
lavoro, di lavoro subordinato o autonomo per esigenze sanitarie o di cura. Il
permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei
requisiti di cui all'articolo 23.
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Comitato per i minori
stranieri
Art. 33
|
1. Al fine di vigilare sulle
modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul
territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni
interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto
da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia
e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione
province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni
maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della
famiglia.
2. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri
degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i
compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei
minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi
della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:
a) le regole e le modalità
per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori
stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di
programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti,
associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per
il rimpatrio dei medesimi;
b) le modalità di
accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio
dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali
e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le
amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito
e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d origine o
in un Paese terzo.
2-bis. Il provvedimento di
rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al
comma 2, è adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti
instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale,
l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili
esigenze processuali.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza,
del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento
medesimo.
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1. Al fine di vigilare sulle
modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul
territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni
interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto
da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia
e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione
province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni
maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della
famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da
lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di
grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1,
concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle
previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In
particolare sono stabilite:
a) le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio
dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in
Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea
promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento
temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;
b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti
nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali
degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al
comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del
rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel
Paese d origine o in un Paese terzo.
2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato
per le finalità di cui al comma 2, è adottato dal Comitato di cui al comma 1.
Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento
giurisdizionale, l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che
sussistano inderogabili esigenze processuali.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza,
del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento
medesimo.
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Assistenza per gli
stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale
Art. 34
|
1. Hanno l'obbligo di
iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e
piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per
quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal
servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari
attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle
liste di collocamento:
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo
del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per
motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di
asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente
soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai
minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è
assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie
indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di
malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza
assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul
territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario
nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio
sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle
spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto
per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno
precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo e determinato
con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere
inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.
4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere altresì
richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno
per motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi
dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24
novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio
1973 n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione
al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un
contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti
dal decreto di cui al comma 3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non è
valido per i familiari a carico.
7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella
azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione.
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1. Hanno l'obbligo di
iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e
piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per
quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal
servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari
attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle
liste di collocamento:
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo
del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per
motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di
asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente
soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai
minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è
assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie
indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di
malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza
assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul
territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario
nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio
sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle
spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per
i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente
in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo e determinato con decreto
del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore al
contributo minimo previsto dalle norme vigenti.
4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere altresì
richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno
per motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi
dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24
novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio
1973 n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione
al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un
contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti
dal decreto di cui al comma 3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non è
valido per i familiari a carico.
7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella
azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione.
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Assistenza sanitaria per
gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale
Art. 35
|
1. Per le prestazioni
sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario
nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali
prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai
sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai
cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali
bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola
con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei
presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti
o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e
sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute
individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di
trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975,
n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6
marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 dei 13 aprile 1995, a
parità di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di
campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale
bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei
richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le
quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola
con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione
all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di
condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o
comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati
dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli
stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito
delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente
riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.
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1. Per le prestazioni
sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario
nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali
prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai
sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai
cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali
bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con
le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi
pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono
estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute
individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di
trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975,
n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6
marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 dei 13 aprile 1995, a
parità di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai
sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di
campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale
bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei
richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le
quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola
con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione
all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di
condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o
comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati
dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli
stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito
delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione
dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.
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Ingresso e soggiorno per
cure mediche
Art. 36
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1. Lo straniero che intende
ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere
uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale
fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura
sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio
della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare
l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo
presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite
dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia
di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza
dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo
del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro
vi abbia interesse.
2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno
per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari
definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità,
d'intesa con il Ministero degli affari esteri Le aziende sanitarie locali e
le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese
sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata
presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finchè durano le
necessità terapeutiche documentate.
4 Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.
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1. Lo straniero che intende
ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere
uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale
fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura
sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio
della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono
attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto
del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità
stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità
in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di
convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di
rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o
da chiunque altro vi abbia interesse.
2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno
per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari
definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità,
d'intesa con il Ministero degli affari esteri Le aziende sanitarie locali e
le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese
sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata
presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finchè durano le
necessità terapeutiche documentate.
4 Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.
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Attività professionali
Art. 37
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1 Agli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali
legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni,
è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della
cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla
legge 6 marzo 1998, n. 40, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali
o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi
speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto
dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi è
condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di
lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono
stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di
specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di
appartenenza.
2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione
all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli
abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il
regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli
saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini
professionali e le associazioni di categoria interessate.
3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine
ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali
nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo
percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri stabiliti
dal regolamento di attuazione.
4. In caso di lavoro subordinato, e garantita la parità di trattamento
retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.
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1 Agli stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali
legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni,
è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della
cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla
legge 6 marzo 1998, n. 40, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali
o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi
speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto
dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi è
condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di
lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono
stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di
specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.
2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione
all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli
abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il
regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli
saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini
professionali e le associazioni di categoria interessate.
3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine
ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali
nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo
percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri stabiliti
dal regolamento di attuazione.
4. In caso di lavoro subordinato, e garantita la parità di trattamento
retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.
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Istruzione degli
stranieri. Educazione interculturale
Art. 38
|
1. I minori stranieri
presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico: ad essi si
applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione,
di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità
scolastica.
2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle
Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed
iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.
3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali
come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra
le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative
volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e
alla realizzazione di attività interculturali comuni.
4 Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di
una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale
integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le
rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le
organizzazioni di volontariato.
5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale
degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti
locali, promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante
l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti
regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della
scuola dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese
di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del
diploma di scuola secondaria superiore:
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana:
e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di
collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi
culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati
presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto
disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati
italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti
integrativi, nella lingua e cultura di origine.
7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del
presente capo, con specifica indicazione:
a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali,
con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua
italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale
ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei
criteri per l adattamento dei programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi
effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico,
nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli
alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;
c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri
provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle
classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.
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1. I minori stranieri
presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico: ad essi si
applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione,
di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità
scolastica.
2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle
Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed
iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.
3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali
come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra
le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative
volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e
alla realizzazione di attività interculturali comuni.
4 Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di
una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale
integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le
rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le
organizzazioni di volontariato.
5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale
degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti
locali, promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante
l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti
regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della
scuola dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese
di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del
diploma di scuola secondaria superiore:
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana:
e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di
collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi
culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati
presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto
disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati
italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti
integrativi, nella lingua e cultura di origine.
7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del
presente capo, con specifica indicazione:
a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali,
con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua
italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale
ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei
criteri per l adattamento dei programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi
effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico,
nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli
alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;
c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri
provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle
classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.
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Accesso ai corsi delle
università
Art. 39
|
1 In materia di accesso
all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo
studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino
italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.
2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità
finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del
documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli
stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre
1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in
particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari
stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la
mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di
accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati: a) gli adempimenti
richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del
permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle
modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o
cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello
Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti
di sostentamento da parte dello studente straniero;
b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e
l'esercizio in vigenza di esso di attività di lavoro subordinato o autonomo
da parte dello straniero titolare;
c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri,
anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la
concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di
diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità;
d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai
fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze
di cui alla lettera c);
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che
intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;
f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di
attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è
disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di
ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione
universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema di
decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta
giorni.
5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di
condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di
soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per
lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente
soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia
o, se conseguito all'estero, equipollente.
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1 In materia di accesso
all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo
studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino
italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.
2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità
finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del
documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli
stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre
1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in
particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari
stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la
mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di
accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati: a) gli adempimenti
richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del
permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle
modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o
cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello
Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti
di sostentamento da parte dello studente straniero;
b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e
l'esercizio in vigenza di esso di attività di lavoro subordinato o autonomo
da parte dello straniero titolare;
c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri,
anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la
concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di
diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità;
d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai
fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle
provvidenze di cui alla lettera c);
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che
intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;
f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di
attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è
disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di
ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione
universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema di
decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta
giorni.
5. E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di
condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di
soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per
lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti
in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se
conseguito all'estero, equipollente.
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Centri di accoglienza.
Accesso all'abitazione
Art. 40
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1. Le regioni, in
collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le
organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza destinati
ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di
altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per
motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a
provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.
Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza, può disporre
l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in regola con le
disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, ferme
restando le norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri
in tali condizioni.
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1. Le regioni, in
collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le
organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza destinati
ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di
altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per
motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a
provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.
[ parte
abrogata ]
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1-bis.
L’accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non
appartenenti a paesi dell’Unione europea che dimostrino di essere in regola
con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente
decreto, e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.
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2. I centri di accoglienza
sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più
breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi
sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale
degli ospiti Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei
centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.
3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che,
anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed
alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento
della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con
la popolazione italiana, e all'assistenza sociosanitaria degli stranieri
impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente
necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di
vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali,
collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi
regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da
associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri
enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente
organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri,
finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento,
secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio
ordinario in via definitiva.
5. Le regioni, concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o
enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario
di alloggi di loro proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale per
almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di
carta soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro
autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo
umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto
e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un
vincolo sull'alloggio all'ospitabilità temporanea o alla locazione a
stranieri regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei
contributi e degli alloggi così strutturati è effettuata sulla base dei
criteri e delle modalità previsti dalla legge regionale.
6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente
soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino
una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno
diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione
delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli enti
locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito
agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima
casa di abitazione.
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2. I centri di accoglienza
sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più
breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai
servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento
sociale degli ospiti Ogni regione determina i requisiti gestionali e
strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e
finanziamenti.
3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che,
anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed
alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento
della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con
la popolazione italiana, e all'assistenza sociosanitaria degli stranieri
impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente
necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di
vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali,
collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi
regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni,
fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o
privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente
organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri,
finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento,
secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio
ordinario in via definitiva.
5. Le regioni, concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o
enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario
di alloggi di loro proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale per
almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di
carta soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro
autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo
umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto
e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un
vincolo sull'alloggio all'ospitabilità temporanea o alla locazione a
stranieri regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei
contributi e degli alloggi così strutturati è effettuata sulla base dei
criteri e delle modalità previsti dalla legge regionale.
6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente
soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino
una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno
diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione
delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli enti
locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito
agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima
casa di abitazione.
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Assistenza sociale
Art. 41
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1. Gli stranieri titolari
della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore
ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro
permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della
fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di
assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da
morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per
gli invalidi civili e per gli indigenti.
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1. Gli stranieri titolari
della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore
ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro
permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della
fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di
assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da
morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per
gli invalidi civili e per gli indigenti.
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Misure di integrazione
sociale
Art. 42
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1 Lo Stato, le regioni, le
province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in
collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni
stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità
o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:
a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti
in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di
origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente
funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli
stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e
i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e
comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo,
nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative,
sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di
prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso
la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri,
periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi
di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel
registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture
di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di
durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al
fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri
appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza
in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti
discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e
uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con
stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali un registro
delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel
regolamento di attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali,
allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le
iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo
esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di
coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito
delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di
attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita
pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione del presente
testo unico.
4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle
associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e
nell'integrazione degli immigrati di cui all'articolo 3, comma 1, e del
collegamento con i Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonché
dell'esame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri
immigrati, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie,
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui
delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) rappresentanti delle
associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e
rappresentanti delle associazioni che svolgono attività particolarmente
significative nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;
b) rappresentanti degli
stranieri extracomunitari designati
dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore
a sei;
c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei
lavoratori, in numero non inferiore a quattro;
d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei
datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a
tre;
e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministeri del
lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai
Dipartimenti della solidarietà sociale e delle pari opportunità;
f) otto rappresentanti delle
autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane
(UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(CNEL).
g-bis) esperti dei problemi
dell'immigrazione in numero non superiore a dieci.
5. Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato un supplente.
6. Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in analogia con quanto
disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle
materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato,
consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro
famiglie.
7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di costituzione e
funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali.
8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al
presente articolo e dei supplenti è gratuita, con esclusione del rimborso
delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla
pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i
predetti organi.
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1 Lo Stato, le regioni, le
province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in
collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni
stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità
o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:
a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti
in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di
origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente
funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli
stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e
i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e
comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo,
nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative,
sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di
prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso
la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri,
periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi
di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel
registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture
di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di
durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al
fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri
appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza
in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti
discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e
uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con
stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali un registro
delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel
regolamento di attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali,
allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le
iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo
esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di
coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito
delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di
attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita
pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione del presente
testo unico.
4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle
associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e
nell'integrazione degli immigrati di cui all'articolo 3, comma 1, e del
collegamento con i Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonché
dell'esame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri
immigrati, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie,
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui
delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di
cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attività
particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in numero non
inferiore a dieci;
b) rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni
più rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei;
c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei
lavoratori, in numero non inferiore a quattro;
d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei
datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a
tre;
e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministeri del lavoro e della
previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e
giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della
solidarietà sociale e delle pari opportunità;
f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle
regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno
dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(CNEL).
g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a
dieci.
5. Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato un supplente.
6. Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in analogia con quanto
disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle
materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato,
consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro
famiglie.
7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di costituzione e
funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali.
8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al
presente articolo e dei supplenti è gratuita, con esclusione del rimborso
delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla
pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i
predetti organi.
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Discriminazione per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
Art. 43
|
1. Ai fini del presente
capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o
indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o
preferenza basata sulla razza il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o
etnica le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o
l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o
l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà
fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni
altro settore della vita pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la
persona esercente un servizio di pubblica necessita che nell'esercizio delle
sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero
che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad
una determinata razza, religione, etnia o nazionalità. Io discriminino
ingiustamente;
b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni
o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua
condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza,
religione, etnia o nazionalità;
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni piú svantaggiose o si rifiuti
di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla
formazione e ai servizi sociali e ocio-assistenziali allo straniero
regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione
di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o
nazionalità;
d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un
attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente
soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero
o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o
nazionalità;
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15
della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9
dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano
qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole
discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro
appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una
confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione
indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di
criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti
ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad
una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino
requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli atti
xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini
italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea
presenti in Italia.
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1. Ai fini del presente
capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o
indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o
preferenza basata sulla razza il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o
etnica le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o
l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o
l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà
fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni
altro settore della vita pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la
persona esercente un servizio di pubblica necessita che nell'esercizio delle
sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero
che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad
una determinata razza, religione, etnia o nazionalità. Io discriminino
ingiustamente;
b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni
o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua
condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza,
religione, etnia o nazionalità;
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni piú svantaggiose o si rifiuti
di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla
formazione e ai servizi sociali e ocio-assistenziali allo straniero
regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione
di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o
nazionalità;
d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un
attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente
soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero
o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o
nazionalità;
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15
della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9
dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano
qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole
discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro
appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una
confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione
indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di
criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori
appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o
linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e
riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività
lavorativa.
3. Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli atti
xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini
italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea
presenti in Italia.
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Azione civile contro la
discriminazione
Art. 44
|
1 Quando il comportamento di
un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di
parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare
ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli
effetti della discriminazione.
2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla
parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante.
3 Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di
istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del
provvedimento richiesto.
4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della
domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono
immediatamente esecutivi.
5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove
occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto,
l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè entro un termine non
superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore
a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto, tale udienza il
pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati
nel decreto.
6 Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale nei
termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura
civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del
codice di procedura civile.
7 Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì
condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.
8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4
e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi
dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.
9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del
comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o
linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o
della cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico
relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle
mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera
e ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti
nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento
discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non
siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle
discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze
locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla
base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore
di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate.
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi
dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati
benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, Ovvero che
abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere
pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal
Pretore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle
amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione
del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o
dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi
più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi
ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da
qualsiasi appalto.
12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le
associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini
dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del
fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di
assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi.
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1 Quando il comportamento di
un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di
parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare
ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli
effetti della discriminazione.
2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla
parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante.
3 Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di
istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del
provvedimento richiesto.
4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della
domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono
immediatamente esecutivi.
5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove
occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto,
l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè entro un termine non
superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore
a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto, tale udienza il
pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati
nel decreto.
6 Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale nei
termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura
civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del
codice di procedura civile.
7 Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì
condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.
8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4
e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi
dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.
9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del
comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o
linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o
della cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico
relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle
mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera
e ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti
dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento
discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non
siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle
discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze
locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla
base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore
di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate.
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi
dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati
benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, Ovvero che
abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere
pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal
Pretore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle
amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione
del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o
dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi
più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi
ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da
qualsiasi appalto.
12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le
associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini
dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del
fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di
assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi.
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Fondo nazionale per le
politiche migratorie
Art. 45
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1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche
migratorie; destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli
20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello
Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al
netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilito in
lire 12.500 milioni per l'anno 1997 in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e
in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli
anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.
Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni
eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche
internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo.
Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di
attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l'esame,
l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento
del Fondo.
2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di
propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie
iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo
all'effettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico e del
regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative, informative,
di integrazione e di promozione di pari opportunità. I programmi sono
adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di
attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il
finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli
enti locali per l'attuazione del programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge
6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1° gennaio 1998, il
95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato
al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal
mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale
destinazione è disposta per l'intero ammontare delle predette somme. A tal
fine le medesime somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello
Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è soppresso a
decorrere dal 1° gennaio 2000.
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1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie;
destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40,
42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle
regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle
somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilito in lire 12.500
milioni per l'anno 1997 in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire
68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni
successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni. Al
Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni
eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche
internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo.
Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di
attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l'esame,
l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento
del Fondo.
2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di
propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie
iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo
all'effettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico e del
regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative, informative,
di integrazione e di promozione di pari opportunità. I programmi sono
adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di
attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il
finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli
enti locali per l'attuazione del programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge
6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1° gennaio 1998, il
95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato
al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal
mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale
destinazione è disposta per l'intero ammontare delle predette somme. A tal
fine le medesime somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello
Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è soppresso a
decorrere dal 1° gennaio 2000.
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Commissione per le
politiche di integrazione
Art. 46
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1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri -Dipartimento per gli affari sociali è istituita la
commissione per le politiche di i integrazione.
2. La commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini
dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di
attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati, di formulare
proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonché di fornire
risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per
l'immigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo.
3. La commissione è composta da rappresentanti del Dipartimento per gli
affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri
degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale,
della sanità, della pubblica istruzione, nonché da un numero massimo di dieci
esperti, con qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica
ed economica dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidarietà
sociale. Il presidente della commissione è scelto tra i professori
universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed e collocato in
posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i
rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali di altre amministrazioni pubbliche interessate
a singole questioni oggetto di esame.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati l'organizzazione della
segreteria della commissione, istituita presso il Dipartimento per gli affari
sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché i rimborsi ed i
compensi spettanti ai membri della commissione e ad esperti dei quali la
commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.
5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento
della commissione dal decreto di cui all'articolo 45, comma 1, la commissione
può affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e
private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate
dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere
all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei
propri compiti.
6. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione può avvalersi della
collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.
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1. Presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri -Dipartimento per gli affari sociali è istituita la
commissione per le politiche di i integrazione.
2. La commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini
dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di
attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati, di formulare
proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonché di fornire
risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per
l'immigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo.
3. La commissione è composta da rappresentanti del Dipartimento per gli
affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri
degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale,
della sanità, della pubblica istruzione, nonché da un numero massimo di dieci
esperti, con qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica
ed economica dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidarietà
sociale. Il presidente della commissione è scelto tra i professori
universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed e collocato in
posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i
rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali di altre amministrazioni pubbliche
interessate a singole questioni oggetto di esame.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati l'organizzazione della
segreteria della commissione, istituita presso il Dipartimento per gli affari
sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché i rimborsi ed i
compensi spettanti ai membri della commissione e ad esperti dei quali la commissione
intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.
5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento
della commissione dal decreto di cui all'articolo 45, comma 1, la commissione
può affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e
private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate
dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere
all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei
propri compiti.
6. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione può avvalersi della
collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.
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Abrogazioni
Art. 47
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1. Dalla data di entrata in
vigore del presente testo unico, sono abrogati:
a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad eccezione
dell'art. 3;
c) il comma 13 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943:
d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge 30
dicembre, 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33;
e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;
g) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.
3. All'art. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, restano
soppresse le parole:
"sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o
multilaterali di reciprocità tra la Repubblica italiana e gli Stati di
origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste
nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo".
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione
del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del
Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635.
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1. Dalla data di entrata in
vigore del presente testo unico, sono abrogati:
a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad eccezione
dell'art. 3;
c) il comma 13 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152;
c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943:
d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge 30
dicembre, 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33;
e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;
g) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.
3. All'art. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, restano
soppresse le parole:
"sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o
multilaterali di reciprocità tra la Repubblica italiana e gli Stati di
origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste
nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo".
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione
del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del
Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635.
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Copertura finanziaria
Art. 48
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1. All'onere derivante
dall'attuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 e del presente testo unico,
valutato in lire 42.500 milioni per il 1997 e in lire 124.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:
a) quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento
iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1997, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a
lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a lire 20.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno
degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri;
b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999,
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l anno 1997,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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1. All'onere derivante
dall'attuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 e del presente testo unico,
valutato in lire 42.500 milioni per il 1997 e in lire 124.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:
a) quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento
iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1997, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a
lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a lire 20.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno
degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri;
b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999,
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l anno 1997, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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Disposizioni finali
Art. 49
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1 Nella prima
applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40, e del
presente testo unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne
fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la
trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonché
delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e
il sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale.
1-bis. Agli stranieri già
presenti nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti
dal decreto di programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui
all'articolo 3, comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda con le
modalità e nei termini previsti dal medesimo decreto, può essere rilasciato
il permesso di soggiorno per i motivi ivi indicati. Per gli anni successivi
al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di cui all'articolo 3, comma 4,
restano disciplinati secondo le modalità ivi previste. In mancanza dei
requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano
le misure previste dal presente testo unico.
2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in lire 8.000
milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui
all'articolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi
previsto.
2-bis. Per il
perfezionamento delle operazioni di identificazione delle persone detenute o
internate, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria adotta modalità
di effettuazione dei rilievi segnaletici conformi a quelle già in atto per le
questure e si avvale delle procedure definite d'intesa con il Dipartimento
della pubblica sicurezza.
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1 Nella prima applicazione
delle disposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40, e del presente testo
unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste
delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via
telematica dei dati di identificazione personale nonché delle operazioni
necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e il sistema
informativo della Direzione centrale della polizia criminale.
1-bis. Agli stranieri già presenti nel territorio dello Stato anteriormente
alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, in possesso
dei requisiti stabiliti dal decreto di programmazione dei flussi per il 1998
emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, in attuazione del documento
programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, che abbiano presentato la
relativa domanda con le modalità e nei termini previsti dal medesimo decreto,
può essere rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi ivi indicati. Per
gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di cui
all'articolo 3, comma 4, restano disciplinati secondo le modalità ivi
previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio
dello Stato, si applicano le misure previste dal presente testo unico.
2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in lire 8.000
milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui
all'articolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi
previsto.
2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di identificazione delle
persone detenute o internate, il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria adotta modalità di effettuazione dei rilievi segnaletici
conformi a quelle già in atto per le questure e si avvale delle procedure
definite d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza.
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