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Onorevoli Senatori. – Negli ultimi decenni si sono determinati
gravi squilibri nel bacino del Mediterraneo con un flusso migratorio di
vastissime dimensioni che investe tutti i paesi dell’Europa Occidentale
e in particolare l’Italia. Il 23 e 24 marzo 1987, tra l’altro, si sono
riuniti a Tunisi i Ministri del lavoro di Italia, Tunisia, Algeria, Egitto,
Francia, Grecia, Jugoslavia, Marocco, Spagna e Turchia, i rappresentanti
della Lega Araba, dell’Ufficio internazionale del lavoro, e della Comunità
europea allo scopo di precisare un’intesa globale in relazione alla politica
del mercato del lavoro.
I gravi squilibri di una sproporzionata crescita demografica
in rapporto alla crisi della occupazione, creano ineguaglianze distributive
tra i paesi della sponda nord e quelli della sponda sud del Mediterraneo.
Secondo le tendenze di accrescimento demografico, da allora (1987) al
2015 la popolazione dei paesi dell’Unione europea aumenterebbe di 13 milioni
di unità, mentre quella dei paesi rivieraschi del sud supererebbe i 170
milioni. Dal 1987 non si è attuato un piano operativo adeguato e si sono
aggravate situazioni già spaventose dagli sviluppi difficilmente arrestabili
ed implicanti problemi certamente non risolvibili soltanto con strumenti
drastici, quale l’espulsione degli immigrati clandestini.
Il 14 ottobre 1995, davanti all’Unione interparlamentare di Bucarest,
è stato prodotto un testo approvato da 127 paesi, che prevede un intervento
internazionale dell’Europa a favore dell’Africa con investimenti economici
curati dall’Europa. Il recente vertice euro-africano svoltosi a Il Cairo
sul problema della cancellazione dei debiti dei popoli africani non è
riuscito a pervenire ad un risultato positivo. Ulteriori spinte a migrazioni
di grandi proporzioni provengono dai focolai bellici in atto presenti
sul globo terrestre. Non si ferma, dunque, il pericolo di una vera invasione
dell’Europa da parte di popoli che sono alla fame, in preda ad una inarrestabile
disoccupazione o a condizioni di sottoccupazione. Non si può, di converso,
pensare di arrestare questo flusso migratorio ed il conseguente stato
di illegalità diffusa con sanatorie indiscriminate.
Nel frattempo si accrescono in Italia le dimensioni del lavoro prestato
«in nero», lo sfruttamento di ogni tipo di manodopera e la sua utilizzazione
per ogni sorta di traffico illecito, compreso quello della droga, oltre
al coinvolgimento degli immigrati in ogni forma di violenza, anche ipotizzabile,
purtroppo, in scenari terroristici. È indispensabile, dunque, affrontare
il problema di fondo, concernente l’immigrazione clandestina, in vario
modo, ma, comunque, con determinazione. Innanzitutto occorre dare nuovo
impulso produttivo ai paesi più poveri, cercando di ridurre le enormi
differenziazioni economiche che si sono create all’interno dell’area mediterranea
in un confronto internazionale, per elaborare un progetto diretto ad attuare
una effettiva cooperazione e una politica globale per l’occupazione, rispettando
un principio che è assoluto, quale vera espressione di civiltà, e, cioè,
che «ogni uomo non può essere sradicato dalla propria terra per motivi
di lavoro».
Nell’attesa, pertanto, di organizzare un Convegno internazionale del lavoro
e della cooperazione con la partecipazione dei Ministri del lavoro e degli
affari esteri dell’Unione europea, di quelli nord africani e dei rappresentanti
della Lega Araba, anche sulla base delle precedenti prese di posizione
del parlamento italiano del 22 febbraio 1990 e del 19 ottobre 1994 e dell’Unione
interparlamentare di Bucarest del 14 ottobre 1995 per discutere e attuare
un piano trentennale di investimenti, iniziando dal Nord Africa, per dare
lavoro a 20 milioni di africani in Africa, il presente disegno di legge
si propone il fine di rivedere sistematicamente la legislazione italiana
concernente gli stranieri. Si tratta di uno specifico impegno assunto
nel programma di Governo, finalizzato a razionalizzare e coordinare il
fenomeno migratorio in relazione al suo trattamento sul piano del diritto
interno.
Il provvedimento intende realizzare un intervento ampio ed organico sui
principali testi legislativi concernenti gli stranieri provenienti da
paesi non appartenenti all’Unione europea (il testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed il
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (cosiddetta
legge Martelli).
L’esigenza di innovare profondamente l’attuale disciplina in materia di
immigrazione, ad oltre tre anni dall’entrata in vigore del citato testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, costituisce
oramai una necessità ineludibile, unanimemente avvertita, tra coloro che,
a vario titolo, operano nelle istituzioni e nella società civile e che
si trovano nell’impossibilità di offrire soluzioni adeguate alle molteplici
problematiche che il fenomeno dell’immigrazione extracomunitaria ha sviluppato
nel nostro paese.
La linea guida seguita dal provvedimento è quella di giustificare l’ingresso
e la permanenza sul territorio nazionale dello straniero per soggiorni
duraturi solo in relazione all’effettivo svolgimento di un’attività lavorativa
sicura e lecita, di carattere temporaneo o anche di elevata durata. In
questo ambito sono garantite adeguate condizioni di lavoro e di alloggio,
collegando il contratto di lavoro ad un impegno del datore di lavoro nei
confronti del lavoratore e dello Stato e rendendo sempre possibile il
rientro volontario nel paese di origine, mediante una garanzia dei mezzi
necessari.
Il disegno di legge tiene conto, oltre che dei mutamenti in corso del
fenomeno in Italia e in Europa, della proposta di direttiva attualmente
al vaglio del Consiglio europeo.
Gli elementi qualificanti della iniziativa del Governo concernono:
a) l’orientamento
della cooperazione internazionale e degli aiuti a favorire l’adozione,
da parte degli Stati non appartenenti all’Unione Europea, di politiche
di effettivo contrasto dello sfruttamento criminale dell’immigrazione
clandestina, e, quindi, di condivisione degli obiettivi di lotta al traffico
degli esseri umani anche quando questi ultimi sono impiegati in traffici
di droga, di armi e di prostituzione;
b) l’integrazione
del cittadino extracomunitario, fondata sul reale inserimento nel mondo
del lavoro. Sotto questo profilo, ed in linea con
la suindicata proposta di direttiva europea, viene prevista la nuova figura
del contratto di soggiorno per lavoro, caratterizzato dalla prestazione
da parte del datore di lavoro di una garanzia di adeguata sistemazione
alloggiativa per il lavoratore straniero nonchè dall’impegno dello stesso
datore di lavoro al pagamento delle spese di rientro del lavoratore medesimo.
Tale contratto diviene requisito essenziale per il rilascio del permesso
di soggiorno per motivi di lavoro. Con il sistema delineato, all’immigrato
non comunitario si punta a garantire condizioni di vita e di lavoro decorose,
invece della mera iscrizione nelle liste di collocamento, e lo si inserisce
e conserva in un circuito di legalità che riduce i rischi di eventuali
opere di reclutamento da parte della criminalità. La stipula del contratto
di soggiorno avviene presso lo sportello unico per l’immigrazione, appositamente
istituito presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo non
solo per facilitare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, ma anche
al fine di snellire gli adempimenti burocratici connessi;
c) la durata del permesso di
soggiorno per lavoro viene commisurata alla durata del relativo contratto
di soggiorno per lavoro;
d) la determinazione delle quote
di ingresso per motivi di lavoro viene predisposta anche con decreti infrannuali
in base ai dati sull’effettiva richiesta di lavoro, prevedendo, tra l’altro,
quote riservate ai lavoratori di origine italiana residenti in paesi non
comunitari;
e) la soppressione dell’istituto
dello sponsor, che, nella sua
attuazione, non ha raggiunto l’obiettivo di favorire l’effettivo ingresso
nella realtà lavorativa dei lavoratori stranieri. È contestualmente introdotta
una disposizione che privilegia gli stranieri che hanno svolto un percorso
formativo nei loro paesi di origine, sulla base di programmi di formazione
professionale approvati da enti e pubbliche amministrazioni italiane;
f) l’immediata operatività dell’espulsione
dell’irregolare, con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica, in modifica delle vigenti disposizioni che prevedono un provvedimento
preventivo di intimazione a lasciare il territorio dello Stato secondo
un criterio che, nella sua applicazione, si è rivelato una forma per eludere
sostanzialmente l’effettiva espulsione;
g) la razionalizzazione dei
ricongiungimenti familiari, in particolare, eliminando la possibilità
per lo straniero di ricorrere all’istituto del ricongiungimento familiare
per i parenti entro il terzo grado;
h) una procedura semplificata
per il riconoscimento del diritto di asilo, garantendo la tutela da discriminazioni
di qualsiasi tipo, ma al tempo stesso evitando che l’asilo sia impropriamente
utilizzato per aggirare le disposizioni sull’immigrazione;
i) il coordinamento ed il monitoraggio
della normativa attraverso un apposito Comitato nazionale, che viene istituzionalizzato.
Fra gli strumenti normativi introdotti assume particolare
rilevanza la previsione volta a collegare direttamente il permesso di
soggiorno per motivi di lavoro subordinato alla nuova figura del contratto
di soggiorno. Il Governo ha inteso assicurare che il datore di lavoro
offra idonee garanzie in ordine alla sistemazione alloggiativa dello straniero
e alle eventuali spese per il rientro nel paese di origine.
Infine il disegno di legge pone mano ad un vecchio problema
ancora irrisolto. In attesa di una disciplina organica in materia di diritto
di asilo, che si ritiene comunque di rinviare a quando saranno definite
le procedure minime – identiche per tutta l’Unione europea – attualmente
in discussione a Bruxelles, mutuando proprio le norme attualmente al vaglio
del Consiglio europeo, il Governo ha ritenuto almeno di risolvere il problema
costituito dalla domande di asilo realmente strumentali, ossia presentate
al solo scopo di sfuggire all’esecuzione di un provvedimento di allontanamento
ormai imminente. Finora la normativa vigente – l’articolo 1 della cosiddetta
legge Martelli – imponeva non solo la sospensione del provvedimento di
allontanamento, ma anche la concessione di un permesso di soggiorno provvisorio
in attesa del giudizio della Commissione centrale per il riconoscimento
dello status di rifugiato che non sarebbe mai
arrivato in quanto circa il novanta per cento dei presentatori di queste
domande strumentali facevano poi perdere le loro tracce. La disciplina
introdotta, invece, precedendo l’approvazione della direttiva in esame,
instaura – per quelle domande che si ritengono manifestamente infondate
– una «procedura semplificata» che si concluderà entro i tempi previsti
per il trattenimento nei centri di permanenza temporanei.
In particolare:
l’articolo 1 reca misure agevolative in materia fiscale al
fine di favorire le elargizioni per iniziative di carattere umanitario
nei paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE) e orienta, nel quadro degli accordi internazionali,
la cooperazione internazionale e gli aiuti non a scopo umanitario, all’adozione,
da parte dei paesi non appartenenti all’Unione europea, di politiche di
attiva collaborazione finalizzate a contrastare efficacemente le organizzazioni
criminali operanti nell’immigrazione clandestina, nello sfruttamento della
prostituzione, nel traffico di stupefacenti e di armamenti nonchè in materia
di cooperazione giudiziaria.
L’articolo 2 prevede la costituzione di un Comitato per il coordinamento
ed il monitoraggio dell’attuazione delle norme contenute nel citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. È questa una grave
lacuna della normativa vigente alla quale si è tentato, fino ad ora, di
sopperire con provvedimenti amministrativi di dubbia efficacia. Il citato
testo unico è una normativa complessa che prevede molteplici provvedimenti
interministeriali per la sua attuazione. Un tavolo di lavoro, diviso nei
livelli politico ed amministrativo servirà, senz’altro, a dirimere problemi
insorti ed a facilitare quella collaborazione tra le diverse amministrazioni
pubbliche interessate che dovrebbe essere la regola in ogni Stato moderno,
considerato che il cittadino chiede e pretende il soddisfacimento delle
sue aspettative dallo Stato senza distinzione fra i compiti dei diversi
Ministeri o di altre amministrazioni assimilate.
L’articolo 3 anticipa al 31 dicembre dell’anno precedente
a quello al quale il decreto di programmazione di ingressi si riferisce
il termine per la sua emanazione. Ciò al fine di evitare ritardi che si
ripercuotano sull’efficacia del sistema. Inoltre, viene sostituita la
disposizione per la quale, in caso di mancata emanazione del decreto di
programmazione dei flussi di lavoro, valgono le quote dell’anno precedente,
con una presunzione che non ha ragione di essere.
L’articolo 4 innova profondamente nella disciplina dell’ingresso per lavoro.
Infatti, accanto ai normali requisiti per l’ingresso, il permesso di soggiorno
potrà esser rilasciato solo ad avvenuta stipula di un «contratto di soggiorno
per lavoro», incontro della volontà del datore di lavoro e del lavoratore,
certificato, all’estero, dalla nostra rappresentanza diplomatica o consolare.
La medesima certificazione sarà rilasciata, sempre dalla rappresentanza
diplomatica o consolare e prima dell’ingresso dello straniero sul territorio
nazionale, per l’accertamento dei requisiti per lo svolgimento di un lavoro
autonomo. Una particolare cautela è stata posta per evitare contraffazioni
dei documenti di ingresso e soggiorno, sia prevedendo particolari caratteristiche
degli stessi, sia introducendo una particolare fattispecie criminosa.
L’articolo 5 istituisce la nuova fattispecie civile del contratto di soggiorno
per lavoro stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia ed un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato
non appartenente all’Unione europea o apolide, da sottoscriversi presso
lo sportello unico per l’immigrazione, istituito presso ciascuna prefettura
– ufficio territoriale del Governo, mediante il quale si prevede, a pena
di nullità, la garanzia da parte del datore di lavoro di un’adeguata sistemazione
alloggiativa per il lavoratore nonchè l’impegno al pagamento da parte
del datore di lavoro delle spese di rientro del lavoratore nel paese di
provenienza.
L’articolo 6, rispettando il disposto dell’articolo 5, paragrafo 2, della
proposta di direttiva comunitaria riguardante le condizioni d’ingresso
per lavoro dei cittadini extracomunitari (proposta di direttiva CNS-2001/0154),
dà la possibilità allo straniero che si trova legalmente in Italia ad
altro titolo, di stipulare comunque il contratto di soggiorno con il datore
di lavoro.
L’articolo 7 pone una sanzione all’obbligo, già previsto dal citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di comunicazione
all’autorità di pubblica sicurezza dell’ospitalità concessa allo straniero
o della sua assunzione.
L’articolo 8 eleva da cinque a sei anni il periodo di soggiorno necessario
ad ottenere la carta di soggiorno. Appare questo un periodo di tempo più
congruo per verificare il complessivo inserimento dello straniero.
L’articolo 9 riafferma in capo al Ministro dell’interno il coordinamento
dei controlli alle frontiere.
L’articolo 10 rende più stringenti le norme poste a contrasto del favoreggiamento
all’immigrazione clandestina. La lettera d), in particolare, introduce la possibilità per navi militari o in
servizio di polizia, di fermare, sottoporre ad ispezione ed eventualmente
sequestrare imbarcazioni in acque nazionali o nella zona contigua alle
acque internazionali, conducendole in un porto dello Stato allorchè si
abbia fondato motivo che siano adibite al trasposto di clandestini. Per
quanto compatibili le norme si applicano anche ai controlli concernenti
il traffico aereo.
L’articolo 11 capovolge l’attuale impostazione della disciplina dell’espulsione.
Se nella disciplina vigente del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998 l’espulsione è, di regola, effettuata mediante intimazione
e, solo in determinati casi, con l’accompagnamento alla frontiera con
la conseguenza che la maggior parte degli intimati in realtà non ottempera
all’ordine di lasciare il territorio nazionale, con le modificazioni introdotte
l’espulsione con accompagnamento alla frontiera diviene la regola ordinaria.
L’intimazione resta in alcuni limitati casi di mancato rinnovo del permesso
di soggiorno, assistita comunque dalla possibilità di trattenere lo straniero
presso un centro di permanenza temporaneo.
Il periodo di divieto di reingresso nel territorio dello Stato in caso
di espulsione, è elevato a dieci anni; tuttavia, tale termine è temperato
dalla possibilità di una sua riduzione, fino a cinque anni, in fase di
adozione del decreto di espulsione, tenuto conto della complessiva condotta
dell’interessato nel periodo di permanenza in Italia.
L’articolo 12 detta nuove norme sull’esecuzione dell’espulsione. L’esperienza
ha dimostrato che i trenta giorni ora previsti come termine massimo per
il trattenimento nei centri di permanenza temporanea non sono sufficienti
per assicurare il riconoscimento del clandestino, presupposto indispensabile
del suo rimpatrio. Il nuovo termine di sessanta giorni dovrebbe consentire
il riconoscimento della quasi totalità dei trattenuti.
L’articolo 13 reca disposizioni in tema di espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva o alternativa alla detenzione. La norma prevede che lo straniero
entrato illegalmente in Italia e detenuto in via definitiva con una pena,
anche residua, di due anni, possa essere espulso in alternativa alla residua
pena da scontare. Qualora rientri illegalmente nel territorio dello Stato,
è nuovamente assoggettato a detenzione.
L’articolo 14 reca ulteriori specificazioni per la stesura del decreto
di programmazione dei flussi che devono altresì essere predisposti in
base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni
e per bacini provinciali d’utenza ed elaborati dall’anagrafe informatizzata
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’articolo 15, nel sostituire l’intero articolo 22 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, istituisce, in ogni provincia,
presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo, uno sportello
unico per l’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento relativo
all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato
ed indeterminato; inoltre, detta la disciplina, nonchè le modalità operative
per la sottoscrizione da parte del lavoratore straniero del contratto
di soggiorno per lavoro subordinato. Tra gli adempimenti dello sportello
unico, è prevista anche l’acquisizione e la comunicazione agli uffici
consolari del codice fiscale dell’immigrato ai fini del rilascio del visto
di ingresso.
L’articolo 16 prevede titoli di prelazione nel collocamento dei lavoratori
stranieri derivanti dall’aver frequentato corsi di istruzione e di formazione
professionale organizzati nei paesi di origine da enti abilitati.
L’articolo 17 detta disposizioni in materia di lavoro stagionale con le
quali si provvede a coordinare tale fattispecie di lavoro con la nuova
procedura indicata dall’articolo 15.
L’articolo 18 prevede la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione
dello straniero a seguito di condanna con provvedimento irrevocabile per
i reati di produzione, smercio o distribuzione di prodotti falsi, contraffatti
o in violazione delle norme di tutela del diritto di autore.
L’articolo 19 demanda al Ministro per i beni e le attività culturali il
compito di determinare il limite massimo annuale di ingresso degli sportivi
stranieri che svolgano attività sportiva a titolo professionistico o comunque
retribuita.
L’articolo 20 limita le fattispecie del ricongiungimento familiare al
coniuge ed ai figli minori. Modula diversamente il ricongiungimento del
genitore a carico, prevedendo l’ipotesi dell’impossibilità di altro sostegno
nel paese di origine.
L’articolo 21 precisa che l’accesso alle misure di integrazione sociale
è riservato agli stranieri che dimostrino di essere in regola con le norme
che disciplinano il soggiorno in Italia.
L’articolo 22 reca una norma generale resa necessaria dalla nuova organizzazione
e denominazione delle strutture periferiche dello Stato.
L’articolo 23 prevede la revoca del permesso di soggiorno nelle ipotesi
di matrimonio simulato e finalizzato unicamente ad ottenere la possibilità
di soggiornare in Italia.
Il Capo II (articoli 24 e 25) disciplina la revisione delle norme in materia
di diritto d’asilo introducendo una procedura semplificata per il riconoscimento
del diritto anche al fine di non consentire che tale istituto sia utilizzato
impropriamente, al solo scopo di procrastinare o di evitare un provvedimento
di allontanamento per irregolarità di soggiorno.
Il riconoscimento dello status di
rifugiato è, infatti, tuttora regolato dall’articolo 1 del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39 (cosiddetta legge Martelli). Tale normativa prevede
che a coloro che presentino una domanda di asilo – indipendentemente dalla
posizione di regolare, irregolare, sottoposto a procedimento di allontanamento
o altro – sia concesso un permesso di soggiorno in attesa della definizione
della richiesta.
In sede europea è in discussione un progetto di direttiva che regola lo
standard minimo delle procedure che gli
Stati membri devono adottare per il riconoscimento dello status di rifugiato (proposta di direttiva CNS - 2000/0238, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della
Comunità europea n. C062 E del 27 febbraio 2001). Tale progetto prevede,
all’interno del principio generale della non trattenibilità dei richiedenti
asilo per il mero fatto di esaminare la loro istanza, alcune eccezioni
(articolo 11), nonchè una cosiddetta procedura semplificata (articolo
27 e seguenti) per esaminare quelle domande che si presumono manifestamente
infondate; l’esito sfavorevole di questa procedura semplificata, salvo
l’obbligo di rispondere (articolo 33, paragrafo 3) – anche negativamente
– all’istanza del richiedente asilo che chiede di rimanere sul territorio
nazionale per tutta la durata dell’eventuale ricorso, non impone agli
Stati membri di sospendere gli effetti di una decisione sfavorevole di
primo grado in attesa dell’esito del ricorso.
In attesa di una disciplina organica sul diritto di asilo, il disegno
di legge intende correggere l’obbligatorietà della concessione del permesso
di soggiorno contenuto nell’articolo 1 della cosiddetta legge Martelli,
mutuando proprio dalla proposta di direttiva attualmente in discussione
a Bruxelles i casi in cui è possibile trattenere il richiedente asilo,
nonchè la possibilità di allontanamento dopo il primo grado concessa dalla
procedura accelerata.
Sono così disciplinate diverse fattispecie per le quali è possibile trattenere
o continuare a trattenere i richiedenti asilo, sulla base di un procedimento
– quale quello conseguente alla violazione delle norme di ingresso sul
territorio – già avviato prima della richiesta di asilo. Il trattenimento
dovrebbe permanere fino all’esito della procedura di riconoscimento dello
status di rifugiato. Affinchè tale procedura
semplificata sia efficace, è necessario che essa sia completata prima
dello scadere del termine previsto per il trattenimento. Per tale ragione
si è reso necessario potenziare la Commissione centrale per il riconoscimento
dello status di rifugiato denominata ora «Commissione
nazionale per il diritto di asilo», istituendo altresì apposite commissioni
territoriali in sede decentrata. La Commissione nazionale ha compiti di
indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, formazione e
aggiornamento dei componenti delle stesse, raccolta di dati statistici
nonchè poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.
Il Capo III (articoli 26 e 27) contiene le disposizioni concernenti l’entrata
in vigore e la predisposizione dei regolamenti di attuazione ed integrazione
del provvedimento, nonchè una precisazione in merito all’assenza di oneri
finanziari per l’attuazione degli articoli 2, 4, 14, 15 e 16.
È stata, inoltre, introdotta una norma, a carattere transitorio, che consente
al sindaco in particolari situazioni di emergenza di disporre l’alloggiamento
nei centri di accoglienza di cui all’articolo 40 del citato testo unico,
di stranieri non in regola con le disposizioni sull’ingresso e sul soggiorno
nel territorio italiano.
È, infine, individuata la copertura finanziaria degli oneri derivanti
dall’attuazione degli articoli 11, comma 3, 12, comma 1 e 25.
Sul testo normativo è stato acquisito il parere della Conferenza unificata
ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
Le regioni, in tale sede, hanno avanzato la richiesta di una loro partecipazione
al Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni
della legge, nonchè al Gruppo tecnico di lavoro (articolo 2). Tale duplice
richiesta è stata sostanzialmente accolta mediante la previsione che un
presidente di regione o di provincia autonoma, designato dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e tre esperti designati dalla Conferenza
unificata facciano parte, rispettivamente, del suddetto Comitato e del
Gruppo tecnico di lavoro.
Non è stato possibile accogliere la richiesta che il decreto-flussi (articolo
3) sia determinato «con l’accordo delle regioni e delle province autonome»,
in quanto tale previsione avrebbe determinato uno stravolgimento dell’impianto
della legge. Peraltro, è stato previsto che, prima di procedere alla determinazione
del decreto-flussi, siano sentiti sia il Comitato per il coordinamento
e il monitoraggio della legge, cui partecipa un rappresentante regionale,
sia la Conferenza unificata. In tali sedi, le regioni possono avanzare
le loro proposte.
All’articolo 14, si è accolta la richiesta di far riferimento, in sede
di predisposizione dei decreti di programmazione dei flussi di ingresso,
ai dati suddivisi, oltre che per regioni, anche per bacini provinciali
di utenza, conformemente alla ripartizione di competenze delineate dal
decreto legislativo n. 23 dicembre 1997, n. 469.
Non è stato possibile introdurre nel testo, la richiesta (articolo 15),
formulata anche dall’Unione delle province d’Italia (UPI), di istituire
lo sportello unico per l’immigrazione presso i Centri dell’impiego (competenza
provinciale), anzichè presso l’ufficio territoriale del Governo (istituito
ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) poichè le nuove
competenze attribuite a tale ufficio sono strettamente connesse all’ingresso
dello straniero nel territorio dello Stato e sono pertanto preordinate
alla disciplina dell’immigrazione ed alla tutela dell’ordine pubblico
e della sicurezza, materie riservate alla competenza statale.
È stata, invece, recepita la proposta di un maggiore ruolo delle regioni
e delle province autonome nell’ambito dei programmi concernenti le attività
di istruzione e di formazione professionale da svolgersi nei paesi di
origine (articolo 16). In particolare, si è prevista:
a) la possibilità
che a tali programmi partecipino tanto nella fase propositiva quanto in
quella realizzativa i predetti enti;
b) l’introduzione
di un apposito comma nel quale sono individuate le finalità della predetta
attività, indirizzata all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi
italiani che operano sia all’interno dello Stato che nei paesi di origine
nonchè allo sviluppo di attività produttive o imprenditoriali autonome
nei paesi di origine.
Quanto al finanziamento di tali iniziative, che nell’emendamento della
Conferenza unificata veniva demandato allo Stato, non si è ritenuto di
poter dare seguito alla proposta in considerazione degli oneri di bilancio
e dei conseguenti problemi di copertura finanziaria che avrebbe comportato.
Per quanto riguarda le richieste formulate e trasmesse dall’Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI), è stata accolta la proposta di una partecipazione
presso il Gruppo di lavoro di rappresentanti indicati dalla Conferenza
unificata nonchè la richiesta che, prima di procedere alla determinazione
del decreto-flussi, sia acquisito il parere del predetto organo.
Non è stata recepita la proposta di ridurre a cinque il numero degli anni
richiesti per la carta di soggiorno ( anzichè i sei indicati nell’articolo
8), dal momento che non sarebbe in linea con l’indirizzo di politica legislativa
a cui è improntato l’intero provvedimento.
Relativamente alla richiesta di non sopprimere la disposizione contenuta
nell’articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998 che attribuisce al sindaco la possibilità di intervenire
in materia alloggiativa nelle situazioni di emergenza, si è dato seguito
mediante l’introduzione di una disposizione transitoria (articolo 26,
comma 3) in base alla quale, fino alla realizzazione di una adeguata rete
di centri di permanenza temporanea e di assistenza – da accertare da parte
del Ministro dell’interno, previo parere del Comitato per il monitoraggio
della legge –, il sindaco conserva poteri di intervento in situazioni
di particolare gravità; sono, tuttavia, fatte salve le disposizioni sull’allontanamento
dal territorio dello Stato degli stranieri non in regola.
Non è stato possibile accogliere la richiesta concernente l’istituzione
di un «Fondo nazionale per il rimpatrio volontario ed assistito» in considerazione
degli oneri che sarebbero derivati alla finanza pubblica e che non avrebbero
trovato la necessaria copertura.
Le proposte in ordine alla cosiddetta «chiamata professionale» non sono
state accolte in quanto reintrodurrebbero, in sostanza, l’istituto dello
sponsor che si è voluto abolire per i risultati
negativi che lo stesso ha prodotto.
Per il più volte richiamato motivo della mancanza di una copertura finanziaria
non è stata altresì accolta la richiesta di istituire presso il Ministero
dell’interno un apposito «Fondo per le politiche sull’asilo».
È stata recepita la richiesta di inserire nelle Commissioni territoriali
per il riconoscimento dello status
di rifugiato un rappresentante dell’ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiati). È stata, infine, accolta la richiesta che il rappresentante
dell’ente territoriale non sia designato dalla Conferenza unificata, ma
dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, atteso il carattere
locale delle predette Commissioni. In considerazione della circostanza
che il numero dei componenti delle stesse poteva risultare paritario (è
infatti prevista solo in via eventuale la partecipazione di un quinto
membro designato dal Ministero degli esteri) si è previsto che in caso
di parità prevalga il voto del presidente.
Badmaster: Gabry
[Data ultimo aggiornamento:
14 novembre 2001]
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